LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25693-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.A., in proprio e nella qualità di rappresentante legale dell’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SALERNO BASKET 92, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 61, presso lo studio dell’avvocato SIMONA VALLINO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO GIORDANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4140/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 14/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che su impugnazione da parte dell’Associazione dilettantistica Salerno Basket 92 di avviso di accertamento per Iva e altro anno 2010, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per tardività, scadendo l’ultimo giorno utile il 7 maggio 2017 a fronte dell’appello notificato il 22 giugno 2017, facendolo precedere da notifica via pec del 7 giugno 2017.
La contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 51. L’Agenzia delle entrate ritiene tempestivo l’appello, in quanto applicabile la proroga dei termini di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017.
2. Il motivo è fondato.
3. Va premesso che il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, consente di definire, a seguito di domanda del contribuente, le “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio”. Ai sensi dell’art. 11, comma 9, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi per un periodo di sei mesi, “i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”.
4. Da ciò emerge che ai fini dei termini per la proposizione del ricorso o dell’appello la sospensione è automatica, per rendere attuabile il dettato normativo. Pertanto, se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente sospeso per sei mesi il termine per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce e quello per riassumere la causa a seguito di rinvio, purché spiranti nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11913 del 07/05/2019; v anche in tal senso la Circ. 28 luglio 2017, n. 22/E, dell’Agenzia delle entrate, la cui interpretazione si condivide).
5. Nella fattispecie a fronte della sentenza della CTP di Salerno depositata il 20.2.2017 e notificata il 7 marzo 2017 il termine per proporre appello aggiungendo il periodo semestrale di sospensione, era l’otto novembre 2017: pertanto l’appello dell’Ufficio, notificato il 22 giugno 2017, era tempestivo.
6. Il ricorso va conclusivamente accolto, con rinvio alla CTR della Campania che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021