LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6039-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
D.B.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5782/25/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 1/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.
Ritenuto che:
La CTR della Campania, rigettava l’appello proposto dall’Ufficio nei confronti della pronuncia della CTP di Napoli con cui era stato accolto il ricorso di D.B.G. avente ad oggetto l’annullamento dell’avviso di liquidazione con il quale era stata recuperato a tassazione l’imposta di registro ed imposte ipo-catastali per la registrazione della sentenza civile del Tribunale di Napoli che aveva stabilito il trasferimento condizionato di un immobile in favore del ricorrente. Il Giudice di appello osservava che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. condizionava il verificarsi dell’effetto traslativo al pagamento della quota residua a sua volta condizionato alla regolarizzazione amministrativa dell’accorpamento dell’unità abitativa del terrazzo posto a Sud Ovest e alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli da parte dei promittenti venditori.
Rilevava che in assenza di un trasferimento le imposte richieste dall’Amministrazione erano dovute in misura fissa.
Avverso tale sentenza l’Agenzia dell’Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
L’intimato non si è costituito.
Considerato che:
L’Amministrazione denuncia la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa parte prima, art. 8, comma 1, lett. A), nonché art. 37, comma 1, e art. 27, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3.
Afferma infatti che nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Napoli avrebbe dovuto essere assoggetta all’imposta di registro proporzionale ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, in quanto l’efficacia della pronuncia doveva essere vista ai fini che qui rilevano in relazione al permanere dell’esistenza del provvedimento come tale e non alle conseguenze relative alle statuizioni ivi contenute.
Il motivo è fondato.
In tema di imposta di registro, tra i provvedimenti giudiziari assoggettati all’imposta proporzionale, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e della tariffa (annesso A, parte prima), art. 8, rientrano i provvedimenti giudiziari, anche non passati in giudicato, purché conclusivi di un giudizio o di un grado, di una fase o un sub-procedimento e che siano esecutivi (Sez. 5, n. 4803 del 28/02/2011).
Giova ricordare che in materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente(2018 nr 14470 Sez. 6-5, n. 3804 del 14/02/2017; Sez. 5, n. 18006 del 14/09/2016; Sez. 5, n. 21625 del 23/10/2015).
Gli effetti della pronuncia devono essere visti in relazione al permanere dell’esistenza del provvedimento come tale e non alle conseguenze giuridiche relative alle statuizioni in esso contenute sicché nella specie nessun rilievo ai fini in oggetto assume la circostanza che nella specie l’imposta sia stata chiesta in ordine ad una decisione di trasferimento della proprietà soggetta a condizione (regolarizzazione amministrativa e cancellazione delle formalità pregiudizievoli) La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.
Le spese di merito vanno compensate in ragione dell’alternarsi delle decisioni giudiziali.
Le spese di legittimità devono ritenersi irripetibili per la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021