Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29809 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7357-2020 proposto da:

IL MERCATINO DEL CELLULARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4089/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

La CTR del Lazio con la sentenza nr 4089/2019 ha rigettato l’appello proposto da Il Mercatino del cellulare s.r.l. avverso la decisione della CTP di Roma con cui era stato respinto il ricorso della contribuente relativo all’impugnativa di un avviso di accertamento che contestava l’indebita detrazione di Iva per l’importo di Euro 164.212,00.

La CTR per quello che qui interessa, ha rilevato che l’Ufficio in carenza della presentazione della dichiarazione aveva correttamente provveduto a determinare in via induttiva il reddito di impresa applicando una percentuale pari al 5% alle operazioni attive accertate attraverso l’esame dell’elenco clienti e fornitori.

Osservava che alla legittimità dell’atto impositivo non ostava la circostanza che la società non aveva presentato la dichiarazione e quindi non operato la detrazione di Iva in contestazione giacché la detrazione può essere affermata anche in sede giudiziale alla condizioni che sussistano elementi certi e precisi non forniti dalla contribuente.

La ricorrente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo cui resiste l’Ufficio con controricorso.

Con un unico articolato motivo la società Il Mercatino del Cellulare s.r.l. contesta la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2967 e 2729 c.c., in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e art. 41, al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 4-11-25, dolendosi del mancato assolvimento da parte dell’Amministrazione finanziaria dei fatti posti a fondamento della pretesa impositiva.

La contribuente lamenta che l’accertamento sarebbe basato su di un infondato assunto che si sarebbe trattato di operazioni inesistenti malgrado la documentazione offerta dal contribuente provasse il contrario.

Il motivo è infondato.

La società ricorrente, ricostruita la fattispecie come indebita detrazione di Iva per operazioni oggettivamente inesistenti, ritiene di aver assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione di fatture e dei relativi pagamento.

Tale pretesa si scontra con gli indirizzi costantemente espressi da questa Corte che ha chiarito come In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui guaii si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili” (Sez. 5, Sentenza n. 428 del 14/01/2015, Rv. 634233 – 01).

La prova dell’inesistenza delle operazioni può ben consistere in presunzioni semplici, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. n. 9108 del 2012; Cass. 2021 nr. 6418).

Ne’ si può considerata integrata la dedotta violazione dell’art. 2729 c.c., mancando una precisa allegazione dei vizi del ragionamento presuntivo che solo rendono passibile di sindacato in sede di legittimità, la presenza nelle presunzioni dei caratteri individuatori di cui al richiamato art. 2729 c.c..

E’ vero che, in materia di presunzioni, è riservato all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito sia lo stesso ricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione.

Tale giudizio, tuttavia, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, se la relativa motivazione non sia congrua – se cioè le argomentazioni giustificative del convincimento espresso dal giudice di merito non siano immuni da incoerenza logica e da vizi giuridici o da omissioni vertenti su elementi decisivi che abbiano formato oggetto di rituali deduzioni.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Sussistono le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Giova ricordare che la condanna prevista dall’art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale: la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 29812 del 2019).

Il rafforzamento della repressione dell’abuso del processo si è manifestato nella scelta legislativa di sopprimere l’elemento soggettivo della fattispecie.

Il giudice, nell’applicare l’art. 96 c.p.c., comma 3, non è più tenuto a svolgere complessi – quanto delicati – apprezzamenti sulla colposità e negligenza della condotta della parte e del suo difensore. Egli – invece – deve limitarsi a valutare “oggettivamente” la sussistenza di un “abuso del processo”, quale emerge dagli atti processuali e dal loro contenuto.

Naturalmente, dalla diversa natura delle fattispecie previste dall’art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, rispetto alla fattispecie prevista dal comma 3, discende come ha ritenuto la dottrina la cumulabilità delle condanne (quella al risarcimento del danno ex art. 96, commi 1 o 2; e quella al pagamento di “una somma equitativamente determinata” ex art. 96, comma 3).

Manifesta infondatezza e pretestuosità delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a sostegno dell’impugnazione”, quali espressione di un “comportamento consapevolmente contrario alle regole di correttezza e buona fede, come tale connotato da colpa grave”, ha ritenuto che ricorressero i presupposti previsti dall’art. 96 c.p.c., comma 3, ed ha, quindi, condannato gli appellanti al risarcimento dei danni che ha liquidato, in via equitativa, “considerata la durata del presente grado di giudizio”.

Il giudice, nel verificare la sussistenza delle condizioni per pronunciare condanna ex art. 96, comma 3, deve prescindere dal compiere alcuna indagine sulla sussistenza dell’elemento psicologico colposo: la condanna può essere pronunciata ogni volta che “oggettivamente” risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale.

Incorrono, perciò, in responsabilità per abuso del processo coloro che abbiano proposto domande od eccezioni o formulato difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge) vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad es., fatti di cui si accerti la manifesta falsità). Tra costoro vi saranno certamente parti che hanno agito o resistito in giudizio con “mala fede” o con “colpa grave” o “senza la normale prudenza”; ma il giudizio che il giudice è chiamato a formulare attiene alla condotta processuale nella sua “oggettività”, e non all’atteggiamento psicologico – di mala fede o di negligenza più o meno grave – della parte.

Alla stregua dei principi sopra esposti, deve ritenersi che la ricorrente abbia abusato dello strumento processuale.

La società infatti ha proposto ricorso alla Suprema Corte, formulando un unico motivo palesemente infondato, in quanto in aperto contrasto con gli indirizzi espressi sul punto dalla Cassazione trascurando di considerare le ragioni, ampiamente argomentate, che la CTR aveva posto a giustificazione della decisione impugnata.

Ritiene pertanto la Corte di determinare equitativamente la somma che la ricorrente deve versare ex art. 96 c.p.c., comma 3, tenendo conto del valore della controversia e dell’importo da corrispondere a titolo di spese (Euro 500,00) in un ulteriore importo pari a circa al doppio di quello liquidato per le spese processuali che si fissano secondo i criteri di legge vigenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in complessivi Euro 500,00 oltre s.p.a.d.; condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di Euro 1000,00 ex art. 96, comma 4, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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