Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29810 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36026-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, op legis;

– ricorrente –

contro

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NUOVA DELLE FORNACI 20, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO MARINOZZI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2643/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di R.V. di avviso di accertamento – col quale veniva rettificato ai sensi della L. 311 del 2004, art. 1, comma 335, il classamento di un immobile sito in *****, microzona ***** – ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio, in quanto notificato tramite agenzia di recapito privata.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, della L. 124 del 2017, art. 1; della L. n. 890 del 1982; dell’art. 149 c.p.c., ex. art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 4, essendo regolare la notifica anche nella ipotesi di operatore privato (nella specie Nexive spa).

2. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, ex art. 360 c.p.c., n. 4, avendo il contribuente sanato le irregolarità della notifica con la costituzione in giudizio.

3. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.

3.1. Va premesso che la questione della notifica degli atti di impugnazione (nonché degli atti tributari) per mezzo di operatori di posta privati è stata oggetto di complessa rielaborazione legislativa e giurisprudenziale, trattandosi di tematica che eccede i confini del diritto nazionale, oltre che del processo tributario, in quanto coinvolge i temi unionali della libertà di concorrenza e della graduale eliminazione degli ostacoli frapposti al mercato unico dalle legislazioni degli Stati membri. Temi, questi, che hanno trovato un complesso articolato di principi nella Dir. del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, n. 97/67/CE, poi modificata dalla Dir. del Parlamento Europeo e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE.

3.2. La questione è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020, hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

3.3. In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello – effettuata tramite agenzia di posta privata – laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

Le Sez. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato (Sez. Un. 299/2020, cit.).

3.4. Questo accertamento, ha consentito di verificare, in applicazione dell’indicato principio, che deriva una mera nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello – effettuata nella fattispecie tramite agenzia di posta privata – laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte). In quanto nulla, la notificazione è sanabile, ma solo se la costituzione dell’intimato avviene entro il termine per la tempestiva proposizione dell’appello da parte dell’Ufficio, situazione questa tuttavia non verificatasi nel caso nel caso in esame.

3.5. A seguito dell’acquisizione del fascicolo di merito, si è potuta constatare la tardività dell’appello dell’Ufficio in quanto notificato il 28.3.2017 e depositato il 21 aprile 2017, in relazione a sentenza depositata il 17.10.2016 (cfr. SS.UU. n. 299 del 2020); l’atto di costituzione in appello dei contribuenti, del 27 aprile 2017, l’unica data certa, costituita dalla costituzione in giudizio del contribuente, si pone al di fuori del termine semestrale per la proposizione del gravame.

4. Il ricorso va conseguentemente respinto; le spese vanno compensate tenuto conto della giurisprudenza applicata, successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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