Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29821 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9417-2019 proposto da:

FINLEONARDO SPA, in persona del legale rappresentante pro ten. gore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI N. 9, presso lo studio dell’avvocato VENTURA FABIO MASSIMO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGI NZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), quale succt;sore dell’AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Dire ore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STA ‘O, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6219/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,rilevato:

che la Finleonardo spa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione regionale Lazio n. 7836/18 avente ad oggetto una controversia tributaria relativa all’avviso di accertamento ***** per rendita catastale;

che la contribuente ha depositato atto di rinuncia al giudizio, recante la data del 9.6.21,per intervenuta transazione;

che detto atto reca anche la firma per accettazione del procuratore speciale dell’Agenzia delle Entrate;

che va pertanto dichiarata la estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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