LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16286-2019 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MAIORANA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, 1, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO DE STEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO TORTORICI;
– controricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1437/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 07/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria di Palermo, con sentenza n. 3458/17, sez. 10, accoglieva il ricorso proposto da G.M.R. avverso gli avvisi di intimazione n. ***** relativi ad irpef 2000 ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società contribuente.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 2804/1/2018, lo rigettava ritenendo la sussistenza della prescrizione, avendo quest’ultima carattere quinquennale.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Riscossione Sicilia spa sulla base di un motivo illustrato con memoria.
L’Agenzia delle Entrate ha presentato controricorso adesivo Ha resistito con controricorso la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso viene contestata la ritenuta intervenuta prescrizione dovendo questa ritenersi decennale trattandosi di tributo erariale.
Il motivo è manifestamente fondato.
E’ noto quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. SU n. 23397 del 16; Cass. n. 930 del 2018; Cass. n. 11800 del 2018).
Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi.
In particolare, occorre verificare, di caso in caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come, ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, ovvero altro termine breve.
Nel caso di specie si controverte in tema di tributi erariali relativi ad Irpef.
In ordine a siffatti tributi questa Corte ha già avuto occasione di affermare che ” il credito erariale per la riscossione dell’imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, – “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”- bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007,) (Cass. 24322/14).
Il motivo è dunque fondato e va conseguentemente accolto.
Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021