LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3164/2021 proposto da:
I.S., elettivamente domiciliato in Roma Piazza San Salvatore iIn Campo 33, presso lo studio dell’avvocato Muccio Nicolina Giuseppina, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Nappi Noemi;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno e Prefettura della Provincia di Arezzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 139/2020 del GIUDICE DI PACE di AREZZO, depositata il 11/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza depositata e notificata l’11-12-2020 il Giudice di Pace di Arezzo ha respinto il ricorso di I.S., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Arezzo, emesso in data 22-10-2020 e notificato nella stessa data, che dispone l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Prefettura e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7. Rileva che il provvedimento di espulsione non era stato tradotto in una lingua a lui comprensibile, richiama la giurisprudenza di questa Corte, deduce che non era motivata nel decreto espulsivo l’impossibilità di rinvenire un interprete e che il Giudice di Pace non aveva tenuto del fatto che il ricorrente parla solo la lingua pidgin english, nonostante l’inglese sia la lingua ufficiale della Nigeria, mentre la lingua conosciuta dall’esplellendo non ha nulla a che fare con l’inglese e per di più con l’inglese scritto.
2. Il motivo è inammissibile.
Il Giudice di Pace ha affermato che i) l’espellendo aveva scelto nel foglio notizie la lingua inglese, che è quella ufficiale del Nigeria, come riconosce lo stesso ricorrente; ii) quest’ultimo è in Italia dal 2015, ha presentato la domanda di protezione internazionale in lingua italiana e deve ragionavilmente supporsi che sia mediamente in grado di comprendere anche la lingua italiana.
Rispetto a tali argomentazioni la censura non si confronta, posto che il ricorrente afferma di parlare solo la lingua pidgin english, ma non prende specifica posizione, né formula critiche precise in ordine all’iter motivazionale di cui si è detto.
Il Giudice di Pace ha accertato in concreto e in via presuntiva, valutando gli elementi probatori del processo, in particolare le stesse allegazioni del cittadino straniero circa la sua protratta permanenza in Italia, che il ricorrente comprende anche la lingua italiana. Il Giudice di merito ha, dunque, desunto il convincimento espresso nell’ordinanza impugnata esaminando la suesposta circostanza, con apprezzamento di fatto censurabile in sede di legittimità nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 11887/2018 e Cass. n. 2953/2019). La statuizione di cui trattasi è stata idoneamente motivata (Cass. S.U. n. 8053/2014) e non e’, peraltro, censurata dal ricorrente secondo il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
3. Con i motivi secondo e terzo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, rispettivamente, la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, per non avere il Giudice di Pace rilevato che non era stata dimostrata l’abilitazione conferita al Vice Prefetto all’emissione del decreto prefettizio impugnato, nonché per non avere il giudice di merito valutato il fatto, decisivo per il giudizio, costituito dalla sua situazione personale e dal rischio subendo in caso di rimpatrio, nonché, infine e come eccepito in udienza, per non aver valutato i requisiti introdotti dalle modifiche apportate con il D.L. n. 130 del 2020 (vincoli familiari, inserimento sociale, durata soggiorno, legami con il Paese di origine).
4. Anche detti motivi sono inammissibili.
Nell’ordinanza sono indicati gli estremi dell’ordinanza di nomina dei soggetti delegati e si legge che gli estremi di quell’ordinanza sono contenuti nel decreto espulsivo; la censura espressa con il secondo motivo non si confronta affatto con dette argomentazioni e non ha attinenza al decisum sul punto.
Le doglianze riferite alla situazione personale del ricorrente e all’applicabilità nel caso di specie del D.L. n. 130 del 2020, convertito in L. n. 173 del 2020, sono del tutto generiche. In particolare nulla deduce il ricorrente di aver allegato, nel giudizio di merito, in modo concreto e specifico, sui pericoli subendi in caso di rimpatrio in ragione di particolari condizioni personali e sui requisiti di integrazione sociale e lavorativa o quant’altro previsto dalla nuova disciplina.
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Prefettura.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021