Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29830 del 25/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28433-2015 proposto da:

PLASTIC PUGLIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II N. 33, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DAMASCELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIAPIA PERCHINUNNO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1262/2015 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA, depositata il 29/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

RILEVATO

che:

– V.C., titolare dell’impresa individuale Plastic Puglia, impugnava gli avvisi di accertamento (annualità 2003, 2004, 2005) emessi dall’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di p.v.c. della Guardia di Finanza, coi quali veniva contestata la violazione dell’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare e versare le ritenute d’acconto sui compensi corrisposti in favore di lavoratori che erano stati considerati alle dipendenze dell’impresa;

– la C.T.P. di Bari accoglieva il ricorso;

– la C.T.R. della Puglia, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate con la sentenza n. 1262/13/15 del 29/5/2015;

– avverso tale decisione V.C. ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– con atto depositato il 18/6/2021, V.C. rinunciava al giudizio, dichiarando altresì che la sentenza impugnata è stata oggetto di pronuncia di revocazione del giudice del merito, a sua volta impugnata con altro ricorso per cassazione (poi dichiarato estinto per adesione del Colucci alla definizione agevolata delle liti pendenti).

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorrente ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è stata oggetto di revocazione: deve, di conseguenza, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione.

2. Le spese del processo estinto sono compensate in ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 25 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472