LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2892-2019 proposto da:
MAZZOCCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA N. 22, presso lo studio dell’avvocato STEFANO BRENCIAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO COLLI;
– ricorrente –
contro
AMA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;
– intimate –
avverso la sentenza n. 4032/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava la nullità della sentenza emessa dalla CTP di Roma nel procedimento promosso dalla Mazzocco srl per l’annullamento della cartella notificatale dalla AMA spa relativa a TARSU per l’anno 2010, rimettendo le parti innanzi al Giudice di primo grado. Il giudice di appello rilevava che non era stata comunicata alla AMA spa, costituitasi nel giudizio, la data di fissazione dell’udienza svolta innanzi al giudice di primo grado.
La società Mazzocco spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Equitalia spa e la società AMA spa non si sono costituiti.
La ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 25, 31, 37 e 59. Secondo la ricorrente la costituzione in giudizio della AMA effettuata in primo grado prima dell’iscrizione a ruolo della causa effettuata dalla ricorrente in epoca successiva alla costituzione rendeva inesistente l’atto di costituzione, sicché la CTR avrebbe dovuto ritenere irrilevante l’omessa comunicazione dell’udienza innanzi alla CTP, non risultando la Ama costituita validamente.
La causa va rimessa alla sezione quinta, non ricorrendo i presupposti per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
PQM
Rinvia la causa alla sezione quinta civile. Così deciso il 25.5.2021 in Roma.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021