Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29835 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36070-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

T.I., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO FLACCAVENTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3451/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZ. di CATANIA, depositata il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Sicilia, in composizione monocratica, emessa sull’appello proposto per l’ottemperanza alla sentenza della CTR n. 1446/2017 dep. 12.4.2017, passata in giudicato, che aveva disposto il rimborso di Euro 5.162,40 – pari al 50% della somma azionata dalla contribuente-oltre interessi a favore di T.I., per il rimborso dei tributi versati nel triennio 1990/1992 a seguito del sisma che ha colpito le province siciliane, a seguito di istanza del 29.12.2007.

Il Presidente della Commissione, preso atto della ricorrenza dei presupposti dell’ottemperanza, vista la normativa di riferimento, ha statuito che “la cosa giudicata non può essere assoggettata alla regola del pagamento in misura ridotta del 50%”, poiché ciò porterebbe alla ineseguibilità del giudicato “per l’esaurimento delle risorse di cui al D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, conv. in L. n. 123 del 2017, considerando che la normativa (art. 16-octies) ha disposto lo stanziamento espressamente “in relazione alle istanze di rimborso presentate” e non pure per la esecuzione del giudicato”. Ha conseguentemente nominato un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari al recupero della somma residua, con condanna alle spese dell’Ufficio.

Con l’unico motivo del presente ricorso per cassazione l’Agenzia deduce violazione di legge, L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, conv. L. n. 123 del 2017, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dovendosi applicare lo ius superveniens anche in sede di giudizio di ottemperanza (richiama Cass. n. 29287 del 2017; Cass. n. 29906 del 2017).

La contribuente si costituisce con controricorso.

CONSIDERATO

che:

non sussistono i presupposti per la trattazione della controversia ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta tributaria.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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