LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8819-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato XAVIER SANTIAPICHI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5086/05/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 26/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RITENUTO
che:
1 A.V., quale soggetto avente residenza nella zona del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, aveva chiesto all’amministrazione finanziaria, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, il rimborso del 90 per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992.
2 La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso e condannava l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore del predetto contribuente dell’importo di Euro 8.751,93, oltre interessi come per legge; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 689/5/2017 depositata il 21.02.2017 e passata in giudicato non essendo stata impugnata in Cassazione L’Amministrazione provvedeva a dare esecuzione alla sentenza della CTR nei limiti di quanto disposto dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito in L. n. 123 del 2017 erogando al contribuente il 50% del rimborso stanziato.
3. In mancanza di integrale adempimento spontaneo dell’amministrazione finanziaria il contribuente proponeva giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 7, per l’ottemperanza alla sentenza della CTR sopra indicata chiedendo ordinarsi all’Agenzia delle entrate il pagamento della residua metà oltre interessi dalla domanda di rimborso; la CTR, decidendo in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso del contribuente ed impartiva i conseguenti provvedimenti nel caso di mancata esecuzione da parte dell’Agenzia.
4 Per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, il contribuente si è costituito depositando controricorso e memoria illustrativa.
CONSIDERATO
che:
1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017, sostenendo che la CTR aveva omesso di applicare al caso di specie lo ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni.
2. La causa, avuto riguardo alla questione di costituzionalità sollevata dalla contribuente nella memoria non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria e va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.
PQM
Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021