Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29842 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11551-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LOGISPIN AUSTRIA GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N. TARTAGLIA 3, presso lo studio dell’avvocato, VITTORIO LARGAJOLLI, rappresentata e difesa dall’avvocato AUGUSTO DOSSENA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1730/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale, per il pagamento dell’imposta unica su giochi e lotterie anno 2008, ha accolto l’appello della società. Ciò in applicazione della sentenza della Corte costituzionale (n. 27/2018) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3, e della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. B), nella parte in cui prevedono anche nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 i soggetti passivi dell’imposta siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell’impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l’imposta per siffatti esercizi. Vertendosi nella fattispecie di imposta anno 2008, l’accertamento nei confronti del centro trasmissione dati (CTD) gestito per conto di terzi comporta l’insussistenza dell’obbligazione principale e di quella solidale.

Logispin Austria Gmbh già Goldbet sportwetten Gmbh si costituisce con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso, a fronte dell’esatta interpretazione da parte della CTR del principio di diritto, come affermato da Corte Cost. n. 27 del 2018, che, in considerazione dell’unicità dell’accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookmaker.

Logispin Austria GMBH, Goldbet, deposita successiva memoria, ribadendo che l’Iva non si applica ai concorsi pronostici, rilevando che sull’imposta unica quale tributo sul volume d’affari è intervenuta la L. n. 208 del 2015 – che però non rileva nella fattispecie trattandosi di anno precedente al 2016 (2008) – che ha stabilito che essa non si applica sulle somme fatturate, ma sulla differenza fra le somme giocate e le vincite corrisposte, chiedendo pertanto il rinvio della causa alla sezione quinta, ovvero la sottoposizione alla CGUE della questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, par. 3.

1. Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3, come interpretato dalla L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, e dalla sentenza della Corte Cost. n. 27/2018, ex art. 360 c.p.c., n. 3, essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l’imposta sul bookmaker.

CONSIDERATO

che:

e’ necessario acquisire il fascicolo di merito.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito, dando mandato alla Cancelleria per i necessari adempimenti.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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