Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29844 del 25/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12183-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LOGISPIN AUSTRIA GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARTAGLIA 3, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO LARGAJOLLI, rappresentata e difesa dall’avvocato AUGUSTO DOSSENA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3070/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale e notificato al titolare della ricevitoria, A.F. e al bookmaker Goldbet sportwettewn GMBH, quali responsabili solidali per il pagamento dell’imposta unica su giochi e lotterie anno 2010, ha accolto gli appelli riuniti di Goldbet sportwettewn GMBH e di A.F.. La CTR, preso atto dell’annullamento dell’accertamento da parte dell’Agenzia nei confronti di A.F., a seguito della sentenza della Corte Costituzione n. 27/2018, intervenuta nelle more del giudizio, ha accolto i riuniti appelli “attesa la non assoggettabilità nell’anno d’imposta 2010 della ricevitoria (Centro trasmissione Dati)”. Prende atto del provvedimento di/ annullamento dell’accertamento oggetto dell’odierno contenzioso nel quale tuttavia l’Agenzia ha ritenuto impregiudicata la condizione debitoria del bookmaker quale responsabile diretto dell’imposta; afferma che però non è oggetto del presente contenzioso la condizione debitoria del bookmaker. Logispin Austria Gmbh già Goldbet sportwetten Gmbh si costituisce con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso, a fronte dell’esatta interpretazione del principio di diritto da parte della CTR, come affermato da Corte Cost. n. 27/2018 che, in considerazione dell’unicità dell’accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookmaker.

Logispin Austria GMBH, Goldbet, deposita successiva memoria, ribadendo che l’Iva non si applica ai concorsi pronostici, rilevando che sull’imposta unica quale tributo sul volume d’affari è intervenuta la L. n. 208 del 2015 – che però non rileva nella fattispecie trattandosi di anno precedente al 2016 (2008) – che ha stabilito che essa non si applica sulle somme fatturate, ma sulla differenza fra le somme giocate e le vincite corrisposte, chiedendo pertanto il rinvio della causa alla sezione quinta, ovvero la sottoposizione alla CGUE della questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, par. 3.

1. Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3, come interpretato dalla L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, e dalla sentenza della Corte Cost. n. 27/2018, ex art. 360 c.p.c., n. 3, essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l’imposta sul bookmaker.

CONSIDERATO

che:

e’ necessario acquisire il fascicolo di merito

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito, dando mandato alla Cancelleria per i necessari adempimenti.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472