Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29845 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27684-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PILO ALBERTELLI 1, presso lo studio dell’avvocato LUCIA CAMPOREALE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARILENA SIRECI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2121/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per I cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su impugnazione da parte di L.B.M. di avviso di accertamento per Irpef anno 2009, emesso a seguito di verifica fiscale per l’omessa dichiarazione di redditi di capitale per versamenti non giustificati e per omessa dichiarazione di vincite in casinò esteri, ha accolto l’appello del contribuente. La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che non sussistesse l’omessa dichiarazione di vincite al casinò, in quanto, in base al quadro normativo di riferimento (in particolare L. n. 122 del 2016), vi è l’irrilevanza reddituale in capo al giocatore delle vincite in case da gioco sia italiane che Europee (richiama Corte giust. 22 ottobre 2014 cause riunite N. 344/13/ e 367/13).

Il contribuente si costituisce con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 69, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 30, degli artt. 52 e 56 TFUE, sulla assoggettabilità a tassazione delle vincite conseguite in Paesi extra UE ex art. 360 c.p.c., n. 3, limitatamente alle vincite conseguite dal contribuente nel *****.

2. Che non sussistono le condizioni ex art. 375 c.p.c., in mancanza di precedenti della giurisprudenza di questa Corte sulla specifica questione proposta.

PQM

Rinvia la causa alla quinta sezione civile dando mandato alla Cancelleria per gli opportuni adempimenti.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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