LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 38106-2019 proposto da:
STANLEYBET MALTA LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. CRESCENZIO 69, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA FELIZIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELA AGNELLO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3103/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 21/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
Stanleybet Malta Limited (SBM) ricorre contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la cassazione della sentenza n. 3103/2019 della CTR del Lazio, dep. il 21.5.2019, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento col quale è stata accertata in capo alla società, insieme con il coobbligato solidale C.B., la debenza dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1998, per l’anno 2010, ha accolto l’appello della società limitatamente alle sanzioni, in ragione della obiettiva incertezza interpretativa, confermando nel resto la legittimità dell’accertamento per l’imposta unica sulle scommesse a quota fissa che i giocatori italiani avevano concluso direttamente col bookmaker Stanleybet nell’anno 2010, in base alla pronuncia di incostituzionalità limitata alle ricevitorie con esclusione del bookmaker non concessionario.
Si costituisce con controricorso l’Agenzia delle entrate e dei monopoli, eccependo la corretta interpretazione da parte della CTR della sentenza della Corte costituzionale, che esplica i suoi effetti esclusivamente con riferimento all’imposta unica gravante su CDT affiliato alla rete Staynbet per gli anni precedenti al 2011 (come nella fattispecie), ma non già per i bookmaker privi di concessione, come Stanleybet, che restano obbligati ad assolvere all’obbligazione tributaria quali obbligati in solido. Pertanto unico soggetto passivo per gli anni precedenti al 2011 rimane chi ha raccolto in assenza di concessione il gioco, ovvero il bookmaker. La ricorrente chiede in via pregiudiziale: la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia sui quesiti formulati alla Corte di giustizia dalla CTP di Parma con ord. Dep. il 26.11.2018; la sospensione del giudizio con rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, comma 2, alla CGUE.
Con l’unico motivo del ricorso deduce errata valutazione dei principi di cui a Corte Cost. n. 27/2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nella parte in cui prevede – per le annualità precedenti al 2011- che siano assoggettate al tributo le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione (nella specie le ricevitorie Stanleybet), per violazione dell’art. 53 Cost.. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto contenuto nella indicata sentenza della Corte costituzionale, afferma che SBM, nonostante la declaratoria di illegittimità costituzionale, sarebbe in ogni caso obbligata al pagamento dell’imposta.
CONSIDERATO
che:
e’ necessario acquisire il fascicolo di merito.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito, dando mandato alla Cancelleria per i necessari adempimenti.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021