Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29850 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19434-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

STANLEYBET MALTA LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELA AGNELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 13/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale, per il pagamento dell’imposta unica su giochi e lotterie anno 2009, ha accolto l’appello della società. Ciò in applicazione della sentenza della Corte costituzionale (n. 27/2018) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3, e della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. B), nella parte in cui prevedono anche nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 i soggetti passivi dell’imposta siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell’impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l’imposta per siffatti esercizi. Vertendosi nella fattispecie di imposta anno 2009, l’accertamento nei confronti del centro trasmissione dati (CTD) gestito per conto di terzi comporta l’insussistenza dell’obbligazione principale e di quella solidale.

Stanleybet Malta Limited si costituisce con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso, a fronte dell’esatta interpretazione da parte della CTR del principio di diritto, come affermato da Corte Cost. n. 27/2018, che, in considerazione dell’unicità dell’accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookmaker.

CONSIDERATO

che:

e’ necessario acquisire il fascicolo di merito.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito, dando mandato alla Cancelleria per i necessari adempimenti.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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