LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1846/2021 proposto da:
N.K., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Senatore, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno e Prefettura di Grosseto, in persona dei rispettivi legai rappresentati pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di GROSSETO, depositata il 30/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza depositata il 30-10-2020 e notificata in pari data il Giudice di Pace di Grosseto ha respinto il ricorso di N.K., cittadino tunisino, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Grosseto in data 11/8/2020 emesso ex art. 13, comma 2, lett. b) T.U. Imm.. Il Giudice di Pace ha ritenuto insussistente la condizione ostativa di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, lett. c), non essendo provata la convivenza del ricorrente con la moglie, cittadina italiana, per avere lo stesso espellendo dichiarato in data 11-4-2017 alla Questura di Grosseto di non convivere più con lei dal 2005 ed essendo stata ribadita detta dichiarazione confessoria nel ricorso in opposizione al decreto espulsivo. Inoltre il Giudice di Pace ha affermato che i precedenti di polizia a carico del ricorrennte potevano costituire un elemento di valutazione ai fini delle modalità di esecuzione del provvedimento espulsivo, ma non avevano rilievo ai fini dell’emissione dello stesso provvedimento, motivato dalla mera presenza del cittadino straniero sul territorio nazionale senza valido titolo di soggiorno.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Prefettura e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato tramite PCT memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo il ricorrente denuncia la ” violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e succ. modif. e integr.”. Deduce che il Giudicie di Pace non ha tenuto conto del suo diritto all’unità familiare, per essere egli coniugato con cittadina italiana, in violazione dell’art. 19, comma 2, lett. c) T.U. Imm.. Il ricorrente sostiene che erroneamente sia stata valorizzata la sua negazione della convivenza nelle dichiarazioni rese alla Questura, poiché egli non era in grado di comprendere il senso di quell’affermazione, in ogni caso non supportata da alcuna indagine da parte della Questura. Rimarca di aver ottenuto nel 2004 il rilascio del permesso di soggiorno dalla Questura di Roma, di essere rimasto in Italia per ben 35 anni, di non avere pendenze penali e di essere un lavoratore onesto e instancabile, impossibilitato a svolgere un lavoro regolare negli ultimi tempi a causa dei gravi danni fisici subiti a seguito di un incidente stradale.
2. Il motivo è inammissibile.
Posto che all’espulsione è di ostacolo soltanto la convivenza effettiva con il coniuge di nazionalità italiana o comunitaria ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c) T.U. Imm., e non il mero rapporto di coniugio (Cass. 5378/2020), nel caso di specie, il Giudice di Pace ha accertato che non ricorre la suddetta condizione ostativa e ciò mediante un’indagine fattuale adeguatamente motivata e, in particolare, fondata anche sull’espressa dichiarazione confessoria dell’espellendo.
Quest’ultimo si limita genericamente a sostenere che non siano state effettuate indagini al riguardo dalla Questura ed inoltre deduce di non aver compreso il senso di quanto riferiva negando la convivenza con la moglie, pur peraltro, nel contempo, rimarcando di essere in Italia da trentacinque anni, così inammissibilmente anche sollecitando un riesame del merito.
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021