Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29852 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1378/2021 proposto da:

M.D., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Carnabuci, per procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Prefetto della Provincia di Catania, Questore della Provincia di Catania, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di CATANIA, depositato il 11/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato l’11-11-2020 e notificato nella stessa data il Giudice di Pace di Catania ha convalidato il provvedimento del Questore di Catania del 10-11-2020 con il quale era disposto che il cittadino albanese M.D. fosse sottoposto, fino all’esecuzione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Catania, notificato il 10-11-2020 ed emesso nei confronti dello stesso cittadino perché irregolarmente presente nel territorio nazionale, alla misura della consegna del passaporto.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura, della Questura e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “Violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 13 Cost. e art. 24 Cost., comma 2 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4”. Deduce il ricorrente che non gli era stata data la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante un difensore d’ufficio e quindi di non essere stato posto nelle condizioni di poter esercitare il suo diritto alla difesa tecnica, atteso che il Giudice di Pace aveva emesso il provvedimento de plano e inaudita altera parte, arrecando un grave vulnus al suo diritto di difesa e di giusto processo.

2. Con il secondo motivo denuncia la “Violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 111 Cost. e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4 “, deducendo la nullità del procedimento e del decreto impugnato, perché l’udienza di convalida si era svolta senza l’assistenza tecnica di un difensore, non avendo il Giudice di Pace nominato un difensore d’ufficio all’espellendo.

3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

3.1. La doglianza riferita alla mancata assistenza del difensore del ricorrente all’udienza di convalida si basa su un presupposto – per l’appunto lo svolgimento della suddetta udienza – che non risulta dal provvedimento impugnato, il quale non ne fa menzione, e del resto il contraddittorio riguardante la convalida delle misure alternative al trattenimento e’, ai sensi dell’art. 14, comma 4, T.U. Imm., meramente cartolare e non presuppone la convocazione di un’udienza (cfr. la sentenza n. 280/2019 della Corte Costituzionale). Non è dato, perciò, comprendere il senso e la rilevanza della critica svolta sul punto.

3.2. Difetta di autosufficienza la censura concernente il contraddittorio cartolare, affermando il ricorrente che l’avviso notificatogli non conterrebbe l’indicazione della facoltà di farsi assistere da un difensore di ufficio e di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. Infatti il ricorrente non soltanto non produce, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, copia dell’avviso in questione, ma neppure indica dove il medesimo atto sia contenuto nel fascicolo di ufficio, né riporta il suo contenuto con sufficiente specificità, tale da consentire a questa Corte di valutare la rispondenza del medesimo alle prescrizioni di legge. In tal modo il ricorrente è venuto meno all’onere di specifica indicazione dei documenti su cui si fonda il ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ult., Cass. 28184/2020, 5478/2018, nonché Cass. Sez. Un. 7161/2010), previsto a pena di inammissibilità del ricorso stesso. 3.3. Ugualmente inammissibile è la censura, formulata in fine al primo motivo solo con la frase “il provvedimento impugnato difetta di corredo motivazionale, e ciò in violazione del più volte dell’art. 14, citato comma 1-bis T.U. in materia di immigrazione”, e, quindi, riguardante l’obbligo motivazionale del giudice della convalida, attesa la sua assoluta genericità.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Prefettura, Questura e del Ministero.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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