LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1361/2021 proposto da:
J.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Viscanti, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefettura di Taranto, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di TARANTO, depositata il 25/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza notificata il 5-11-2020 il Giudice di Pace di Taranto ha respinto il ricorso di J.M., cittadino del Gambia, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Taranto in data 13-12-2019. Il Giudice di Pace, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto non violato l’obbligo di audizione del ricorrente, come da “foglio notizie” in atti, nonché ha rilevato che il decreto espulsivo era stato sottoscritto dal vice Prefetto munito di delega e che non era dimostrato il pericolo di persecuzioni in danno del cittadino straniero, in caso di rimpatrio.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti della Prefettura, che si è costituita chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo il “difetto di motivazione”, per avere erroneamente il Giudice di Pace ritenuto non violato l’obbligo di audizione, dato che il ricorrente avrebbe potuto precisare di lavorare stabilmente in Italia, anche se in posizione non regolarizzata, e per avere il Giudice di Pace ritenuto erroneamente sussistente il rischio di fuga; ii) con il secondo motivo la “violazione dell’art. 13, comma 4, TUI così come modificato dalla L. n. 129 del 2011”, deducendo che la nozione di rischio di fuga è problematica e la citata L. n. 129 del 2011, non ha dato corretta e sostanziale attuazione alla direttiva 2008/115/CE; iii) con il terzo motivo “eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione”, deducendo la violazione dell’obbligo di motivazione L. n. 341 del 1990, ex art. 3 e la consequenziale lesione del diritto di difesa dell’interessato; vi) con il quarto motivo la “violazione dell’art. 19 TUI”, affermando che in caso di rimpatrio sarebbe esposto a trattamenti umani e degradanti, nonché richiamando il verbale delle dichiarazioni dallo stesso rese dinanzi alla Commissione territoriale;
con il quinto motivo la “violazione dell’art. 13, comma 2, TUI e della L. n. 241 del 1990, art. octies”, assumendo che il provvedimento di stretta competenza prefettizia non sia delegabile per effetto della mancanza di specifica disposizione legislativa.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto del comma 1, n. 3 del citato articolo, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi, nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (tra le tante Cass. 10072/2018).
Nel ricorso che si sta scrutinando manca del tutto l’esposizione sommaria dei fatti di causa, né dall’illustrazione dei motivi, che si risolve, in buona sostanza, nel riportare il testo delle norme citate e in generiche considerazioni avulse dal contenuto dell’ordinanza impugnata, è dato comprendere il senso e la rilevanza delle doglianze stesse.
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021