Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29854 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1339/2021 proposto da:

C.E., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù, per procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Rimini, Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 169/2020 del GIUDICE DI PACE di RIMINI, depositata il 03/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza depositata il 3-11-2020 e notificata in pari data il Giudice di Pace di Rimini ha respinto il ricorso di C.E., cittadino albanese, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Rimini in data 11-6-2020. Il Giudice di Pace, nel rigettare il ricorso del ricorrente, ha ritenuto non provata la convivenza con la moglie, cittadina rumena, e quindi non provata l’autenticità del vincolo matrimoniale, per quanto di rilevanza ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, lett. c). Inoltre il Giudice di pace ha ritenuto accertata la pericolosità sociale del cittadino straniero, in ragione dei numerosi precedenti penali in tema di stupefacenti a carico dello stesso.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorrente denuncia la “illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c)”. Deduce che il Giudice di Pace non ha tenuto conto del suo diritto all’unità familiare, per essere egli coniugato con cittadina rumena, ossia comunitaria, e quindi avente diritto, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 10, al rilascio del permesso di soggiorno in quanto familiare di un cittadino dell’Unione. Richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è richiesta la convivenza per il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, ed invece i legami familiari erano stati ritenuti inspiegabilmente irrilevanti dal Giudice di Pace. Ad avviso del ricorrente, il Giudice di Pace, inoltre, non ha espresso alcun giudizio sulla sussistenza ed attualità dei presupposti necessari alla declaratoria di pericolosità sociale, ha posto a base della propria decisione il giudizio espresso dal Prefetto, che era stato censurato, e i soli precedenti penali. Al riguardo il ricorrente afferma che erano stati da lui superati e risolti i problemi avuti in passato legati al mondo della droga.

2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

2.1. Occorre precisare che oggetto del presente giudizio è il decreto di espulsione e non si controverte del rilascio del permesso di soggiorno, che presuppone un apposito procedimento amministrativo, il cui provvedimento finale, se negativo, è impugnabile, ai sensi dell’art. 30, comma 6, T.U. Imm., che rinvia al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 20, davanti al Tribunale in un giudizio del tutto diverso da quello riguardante l’espulsione.

Posto che all’espulsione è di ostacolo, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. C), T.U. Imm., soltanto la convivenza effettiva con il coniuge di nazionalità italiana (o comunitaria), non il mero rapporto di coniugio (Cass. 5378/2020), non ha fondamento, ai fini che qui interessano, la deduzione difensiva del ricorrente secondo cui egli, in quanto coniugato con una cittadina comunitaria residente in Italia, ha diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari anche se non è convivente con il coniuge, una volta che un tale permesso di soggiorno non risulti essere stato rilasciato, e neppure richiesto, alla data dell’espulsione.

Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha accertato che non ricorre la condizione ostativa di cui all’art. 19, comma 2, lett. c), T.U. Imm. e ciò mediante un’indagine fattuale, neppure censurata con il ricorso, all’esito della quale ha ritenuto non sussistente la convivenza effettiva con il coniuge e non provata l’autenticità del vincolo matrimoniale.

2.2. La censura è inammissibile nella parte in cui il ricorrente si duole, peraltro genericamente, della mancata considerazione dell’attualità e concretezza della sua pericolosità sociale. La doglianza non è attinente alla ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, la quale richiama i precedenti penali del ricorrente non già quale autonoma ragione di espulsione, bensì ad abundantiam, al solo fine di rafforzare l’accertamento della insussistenza di un titolo di soggiorno posta a base della conferma dell’espulsione nell’ordinanza stessa.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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