LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21844-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PERFETTI VAN MELLE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 45, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LEO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 931/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 20/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.
RITENUTO
che:
– PERFETTI VAN MELLE s.p.a resistente avverso la sentenza 931/2014 sez. 33, della CTR di Milano, avverso la quale aveva proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, segnalava, in data *****, di aver proposto distinte domande di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, per le annualità 2003, 2004, 2005, allegando attestazione di ricevuta telematica e quietanze di versamento relative agli importi dovuti. Chiedeva la sospensione del giudizio sino al 31.12.2020;
– l’Avvocatura dello Stato, con nota 14.4.2020, ha richiesto per l’odierna udienza, dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
CONSIDERATO
che:
– alla luce della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta di estinzione con compensazione delle spese, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e va esclusa, inoltre, l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021