LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1219/2021 proposto da:
K.I., rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Tacchi Venturi, per procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefettura di Trento, in persona del Prefetto pro tempore;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 167/2020 del GIUDICE DI PACE di TRENTO, depositata il 30/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza depositata il 30-11-2020 e notificata nella stessa data il Giudice di Pace di Trento ha respinto il ricorso di K.I., cittadino nigeriano, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Trento, notificato in data 9-1-2020, che dispone l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero perché sprovvisto di permesso di soggiorno e quindi illegalmente presente in Italia.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Prefettura di Trento, che non si è costituita.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (pendenza del procedimento relativo alla domanda di asilo ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, comma 2)”. Deduce che il Giudice di Pace non ha considerato che il ricorrente ha il diritto a permanere in Italia durante la pendenza del riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale. Rileva che nel caso di specie la nuova domanda proposta dal ricorrente non è stata definita né pretestuosa, né manifestamente infondata dal giudice adito, che non ha preso posizione sul punto, mentre il ricorrente aveva dedotto in primo grado di essere legittimato a chiedere l’accertamento dei propri diritti avanti l’autorità amministrativa ed eventualmente giudiziaria.
2. Con il secondo motivo denuncia la “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e/o falsa applicazione del divieto di espulsione o di respingimento previsto dal D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 19”. Deduce che il Giudice di Pace non ha fatto corretta applicazione dell’art. 19 T.U. Imm. ed in particolare non ha tenuto conto della situazione socio-politica della Nigeria descritta nel ricorso di primo grado, che richiama. Ad avviso del ricorrente, il Giudice di Pace si è limitato ad affermare che quegli aspetti erano già stati valutati, peraltro ignorando la novità normativa introdotta con il D.L. n. 130 del 2020, proprio in ordine al citato articolo.
3. Con il terzo motivo denuncia la “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”, deducendo che l’ordinanza impugnata risulta priva di motivazione in alcune parti sostanziali, con riferimento al secondo motivo di opposizione. Ad avviso del ricorrente, non è chiara la connessione tra la sua richiesta (domanda di protezione internazionale) e la soluzione suggerita dal Giudice di Pace (proposizione di domanda di emersione lavoro irregolare), e in ogni caso il ricorrente non avrebbe potuto accedere alla sanatoria per mancanza dei requisiti previsti dal D.L. n. 304 del 2020.
4. I motivi primo e secondo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
Il ricorrente, pur dolendosi dell’omesso l’esame della “nuova domanda” di protezione internazionale, non precisa quando e come abbia presentato la suddetta “nuova domanda”, né quando e come abbia allegato tale circostanza nel giudizio di merito, ma si limita ad affermare (pag. 2) che in data 9-1-2020, recatosi in Questura per rinnovare il permesso di soggiorno, ha ricevuto la notifica del decreto di espulsione.
Nell’ordinanza impugnata si dà atto che non è pendente alcun giudizio vertente su domande di protezione internazionale presentate dal ricorrente e che quelle in precedenza dallo stesso proposte sono state già rigettate, anche in cassazione.
Rispetto a tale dirimente affermazione le censure non si confrontano e si risolvono in generiche deduzioni sulla “cognizione piena” del giudice di pace in tema di espulsione e sul richiamo, carente di autosufficienza per quanto si è detto, alla “nuova domanda” di protezione, rimasta del tutto imprecisata.
Premesso che è incontroverso che il ricorrente non abbia valido titolo di soggiorno, parimenti generica è la doglianza in ordine alla mancata applicazione del D.L. n. 130 del 2020, convertito in L. n. 173 del 2020, posto che non è allegato a quali fini possa rilevare, nel caso di specie, la nuova disciplina, né è allegato l’inserimento sociale, familiare e lavorativo del ricorrente nel territorio nazionale.
5. Il terzo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Non ricorre il difetto di motivazione, atteso che il Giudice di Pace ha argomentato sulla questione dirimente, affermando che era stata definitivamente accertata l’insussistenza del diritto del ricorrente alla protezione internazionale.
La doglianza è inammissibile nella parte in cui il ricorrente richiama nuovamente la “domanda di protezione internazionale” (pag. 10 ricorso) senza nulla precisare al riguardo e si duole della mancanza di motivazione in ordine al secondo motivo di opposizione al decreto espulsivo, ma non riporta le argomentazioni a supporto articolate in primo grado (cfr. pag. 2 e 3 ricorso).
6. In conclusione, il ricorso va rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Prefettura.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021