LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 466/2021 proposto da:
F.V., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Fiore, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefettura di Catania e Questura di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 554/2020 del GIUDICE DI PACE di CATANIA, depositata il 03/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza depositata il 3-11-2020 e notificata nella stessa data il Giudice di Pace di Catania ha respinto il ricorso di F.V., cittadino nigeriano, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Catania, notificato in data 13-8-2020, che dispone l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero perché sprovvisto di permesso di soggiorno e quindi illegalmente presente in Italia, nonché l’impugnazione del conseguenziale provvedimento di allontanamento del Questore, notificato nella stessa data.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, error in judicando relativamente all’applicazione dell’art. 19 TUI”. Deduce che il Giudice di Pace non ha fatto corretta applicazione dell’art. 19 T.U. Imm., ignorando la novità normativa introdotta con il D.L. n. 130 del 2020, proprio in ordine a detto articolo, nonché omettendo di accertare, mediante poteri istruttori ufficiosi, l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata in Nigeria e nell’Edo State, come da coi, report e notizie di cronaca che il ricorrente assume di aver citato nel ricorso di primo grado. Rileva di aver allegato il rischio grave per la sua incolumità in caso di rimpatrio e nessuna indagine specifica era stata svolta dal Giudice di Pace sul contesto esistente in Edo State, quale risulta dalle informazioni tratte dal sito *****, da altre fonti (pag. 12 ricorso) e dal report Easo 2017, da cui emerge un incremento degli episodi di violenza (120 morti in Edo State nel periodo gennaio-settembre 2019). Deduce, inoltre, il ricorrente che il suo rimpatrio vanificherebbe l’enorme sforzo dallo stesso profuso per conquistare una vita migliore.
2. Con il secondo motivo denuncia la “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Ad avviso del ricorrente, il Giudice di Pace ha motivato utilizzando formule di stile, senza operare un effettivo bilanciamento degli opposti interessi e senza riferimento a riscontri fattuali, omettendo di considerare che anche il decreto espulsivo era carente di motivazione in violazione dell’art. 13, comma 3 T.U.I.. Inoltre la pericolosità sociale dell’espellendo avrebbe dovuto valutarsi in concreto e senza automatismi, tenendo conto dell’inserimento sociale familiare e lavorativo del cittadino straniero, in applicazione dell’art. 19 T.U. Imm. come novellato ex D.L. n. 130 del 2020, entrato in vigore nella pendenza del giudizio di primo grado.
3. Il primo motivo è inammissibile.
La censura presuppone ed evoca accertamenti di merito non eseguibili in sede di legittimità, il che rende non conducente, ed in ogni caso del tutto genericamente articolato, il riferimento alla novella introdotta dal D.L. n. 130 del 2020. In particolare, incontroverso essendo che il ricorrente non ha titolo per soggiornare in Italia, egli nulla allega circa il proprio inserimento sociale, familiare e lavorativo, né spiega a quali fini possa rilevare, nel suo caso, l’applicazione del D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n. 173 del 2020.
4. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Non è dato comprendere, in base all’illustrazione della doglianza, quale sia il fatto decisivo il cui esame si lamenta omesso, né quale sia la carenza di motivazione del decreto espulsivo che si assume denunciata in primo grado. Inconferente è il richiamo alla pericolosità sociale del ricorrente, della quale non viene spiegata la rilevanza e, tanto meno, la decisività in giudizio, posto che, secondo quanto risulta dall’ordinanza impugnata (pag.1), non smentita sul punto dal ricorrente, l’espulsione è stata disposta in quanto il ricorrente si è trattenuto illegamente sul territorio dello Stato: il che costituisce già motivo sufficiente a giustificare l’espulsione stessa, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), T.U. Imm..
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Prefettura e della Questura.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021