LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 333/2021 proposto da:
M.K., rappresentato e difeso dall’avvocato Rita Labbro Francia, per procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno e Prefettura della Provincia di Campobasso, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 115/2020 del GIUDICE DI PACE di CAMPOBASSO, depositata il 09/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza depositata il 9-10-2020 il Giudice di Pace di Campobasso ha respinto il ricorso di M.K., cittadino tunisino, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Campobasso notificato il 17-8-2020 e del provvedimento di accompagnamento alla frontiera di pari data. Il Giudice di Pace ha affermato che al ricorrente era stata notificata una copia conforme all’originale del decreto di espulsione, come attestato dal Dirigente che aveva sottoscritto il provvedimento, con relativo timbro e firma.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Prefettura e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con unico motivo il ricorrente denuncia la “nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per difetto di motivazione o motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, Cost., avendo il Giudice di Pace reso una decisione con motivazione apparente in ordine alla carenza di attestazione di conformità all’originale del decreto di espulsione impugnato”. Deduce che il Giudice di Pace ha motivato il rigetto senza tenere conto della normativa vigente e citata in ricorso, ossia del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, ed in particolare senza rilevare che la copia consegnata allo straniero non conteneva alcuna attestazione di conformità, quindi nessun timbro, firma per esteso o in sigla, né data, ma solo un timbro nell’ultima pagina ed una sigla senza firma per esteso dell’autenticatore. Pertanto, ad avviso del ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato è mancante o apparente, poiché non consente di individuare le ragioni giuridiche e fattuali su cui è stato fondato il convincimento.
2. Il motivo è infondato.
Non ricorrono affatto il vizio motivazionale denunciato e la conseguente nullità del provvedimento impugnato.
Sulla questione di cui si discute (attestazione di conformità all’originale della copia notificata al ricorrente del decreto di espulsione), il Giudice di Pace ha affermato: “al ricorrente è stata notificata una copia conforme all’originale, così come attestato dal medesimo Dirigente che ha sottoscritto il provvedimento, con relativo timbro e firma”.
Dunque, non solo non è ravvisabile la lamentata carenza di motivazione, ma quest’ultima è anche comprensibile e congrua rispetto alla censura enunciata.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Prefettura e del Ministero.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021