Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29864 del 25/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 527-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SACE BT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO FERRANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2102/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della CTR della Lombardia, indicata in epigrafe, che respingendo l’appello erariale aveva confermato la decisione della CTP di Milano, la quale aveva accolto il ricorso di Sace BT s.p.a., già Assicuratrice edile s.p.a. e dichiarato illegittimo l’avviso di liquidazione in misura proporzionale dell’imposta di registro, in relazione al decreto ingiuntivo ottenuto da detta società nei confronti di Hydro Catania s.p.r.., in forza di fidejussione prestata dalla compagnia assicuratrice a garanzia dell’esatto adempimento, da parte del debitore principale, delle obbligazioni assunte verso Iride Acqua Gas s.p.a. creditore beneficiario, rapporto pacificamente soggetto ad IVA.

Secondo il giudice di appello, l’azione di rivalsa in surroga esercitata dal fidejussore escusso (Hydro Catania s.p.r) e l’obbligazione principale rappresentano un’unica operazione soggetta ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, art. 8, all’imposta in misura fissa atteso che la surrogazione del fideiussore al credito principale comporta una peculiare forma di successione nel credito.

La compagnia assicurativa resiste con controricorso illustrato da memoria eccependo l’inammissibilità del ricorso per irritualità della notifica e per tardività.

Considerato che:

La ricorrente prospetta, con il mezzo d’impugnazione, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, e del D.P.R. citato, Tariffa allegata, Parte Prima, art. 8, comma 1, lett. b, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacché il giudice di appello ha erroneamente ricondotto ad unità il pagamento per escussione della garanzia, e quello per surroga del fideiussore ponendosi in contrasto con il recedente orientamento espresso dalle S.U. con la sentenza n. 18520/2019.

In primo luogo vanno esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla controricorrente la quale lamenta, da un lato, che il ricorso non sarebbe stato notificato al legittimo contraddittore la Sace SRV, quale procuratrice e mandataria di Sace BT s.p.a. e,dall’altro, denuncia la tardività del ricorso sul rilievo che non troverebbe applicazione il disposto del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, poiché l’oggetto del presente giudizio riguarderebbe un avviso di liquidazione escluso dall’ambito di applicazione del richiamato art. 6.

Entrambi i rilievi sono infondati.

Con riguardo al primo osserva la Corte che la notifica del ricorso direttamente alla mandante non integra un ipotesi di nullità ma al più una mera irregolarità sanata dalla costituzione in giudizio della mandataria la quale ha svolto una difesa nel merito che rende pertanto superfluo l’eventuale rinnovo della notifica. Con riferimento alla contestata applicazione del D.L. n. 119 del 2018, va rilevato che la sospensione dei termini processuali previsti dal menzionato decreto trova applicazione a tutte le liti pendenti a prescindere dall’oggetto della lite.

Ciò posto sgomberato il campo dalle eccezioni preliminari va osservato che la questione posta dall’Agenzia delle Entrate involge l’interpretazione del disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, allegato A, Tariffa, Parte Prima, art. 8, che sottopone a tassazione gli atti dell’autorità giudiziaria in materia civile, compresi i decreti ingiuntivi, distinguendo, tra gli altri, i provvedimenti indicati alla lett. b), recanti “condanna al pagamento di somme o valori o altre prestazioni, o alla consegna di beni di qualsiasi natura”, e della nota II apposta in calce all’art. 8 in esame, la quale prevede che gli atti di cui al comma 1, lett. b), “non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 T.U.”.

In particolare, il D.P.R. n. 131 del 1986, all’art. 40, prevede che gli atti sottoposti, anche teoricamente, perché di fatto esentati, all’IVA non debbono scontare quella proporzionale di registro, e ciò al fine di evitare che siano assoggettate a quest’ultima imposta operazioni già colpite dall’altra imposta, ed in tal senso viene letta la previsione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, art. 8, comma 1, lett. b), nota II, sopra riportata, in relazione al principio dell’alternatività IVA/Registro;

Nella fattispecie in esame, il decreto ingiuntivo assoggettato a registrazione è stato emesso per il pagamento di quanto dovuto dal debitore verso il beneficiario della polizza, a seguito di escussione della garanzia prestata in favore della Iride Acqua Gas s.p.a. dalla odierna intimata, non avendo il soggetto garantito provveduto a restituire a Sace BT s.p.a. la somma dalla stessa corrisposta a Iride Acqua Gas s.p.a. beneficiaria di polizza, ed il giudice di appello ha ritenuto applicabile al decreto monitorio la tassa fissa di registro, considerando i due rapporti come una unica operazione complessa.

Il motivo è fondato.

Giova rilevare che come ha affermato la ricorrente, a dirimere il contrasto esistente in seno a questa Corte sono intervenute le S.U. con la sentenza nr 18520/2019 che ha riconosciuto l’autonomia esistente fra l’obbligazione di garanzia e quella principale ritenendo che le stesse danno vita a prestazione diverse non sempre equivalenti e non necessariamente rispondenti.

In questa prospettiva hanno sottolineato che: “in tema d’imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato”.

Non è possibile configurare alcuna operazione complessiva e inscindibile, e ciò perché la polizza fideiussoria non mira a garantire l’adempimento dell’obbligazione principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore: la prestazione che ne è oggetto è quindi qualitativamente altra rispetto a quella oggetto dell’obbligazione principale.

Di qui l’autonomia della garanzia, che risponde appunto a funzione indennitaria e non satisfattoria, perché è volta al trasferimento da un soggetto a un altro del rischio economico derivante dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale oppure dall’insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso dell’iva (Cass., sez. un., n. 3947/2010, nonché, tra le altre, Cass. n. 12228/2019).

Del resto, si era già coerentemente sottolineato, quanto alla polizza fideiussoria prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, che la ratio di essa non sta nella sostituzione e garanzia del versamento dell’imposta, bensì nel rimettere le parti nella posizione anteriore al rimborso (Cass., sez. un., n. 3519/1994; sez. un., 10 ottobre 1996, n. 8592/1996; sez. un., n. 10188/1998 e sulla natura di contratto autonomo di garanzia, tra varie, Cass. n. 7884/2017; n. 20657/2017; n. 9826/2018).

V’e’ quindi autonomia di titoli e di conseguenti rapporti, che non riescono a configurare un’operazione unitaria e inscindibile, in quanto danno vita a prestazioni diverse, non sempre equivalenti e non necessariamente corrispondenti.

Come di recente rilevato da questa Corte (Cass. n. 8085/2020) “Quando il garante chiede l’emissione del decreto ingiuntivo per ottenere dal debitore principale quanto ha versato al creditore, non fa affatto valere il credito da corrispettivo per la prestazione resa al debitore, in seno al rapporto che a lui lo lega, ossia, come si esprime la L. n. 212 del 2000, art. 8, il costo della garanzia, ma si limita, a ristorarsi di ciò che ha versato, mediante l’esercizio di azione di rivalsa nei confronti del debitore, sicché il titolo giudiziario ottenuto dal garante, concernendo la somma già da lui versata, non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, e non dispone una prestazione soggetta a iva, ossia quella di garanzia, già eseguita e verosimilmente remunerata col premio, per conseguenza, non ne riguarda il corrispettivo, ossia il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente (giusta, tra varie, Corte giust. 10 novembre 2016, causa C-432/15, Bastovà)”. Il ricorso, in conclusione, va accolto e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’impugnazione originariamente proposta dalla compagnia di assicurazioni. La sussistenza del contrasto giurisprudenziale e la composizione dello stesso ad opera delle S.U., successivamente alla introduzione del ricorso per cassazione, comporta la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472