Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29866 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 547-2020 proposto da:

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI N. 34, presso lo studio dell’avvocato SARA MENICHETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati PASQUALE RUSSO, FRANCESCO PADOVANI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CIRIMIDO (CO), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CHIARELLO, MARIA SUPPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3511/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 19/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

Con sentenza nr 3511/2019 la CTR della Lombardia rigettava l’appello del Mediocredito Italiano s.p.a. proposto avverso la sentenza della CT di Como che aveva rigettato il ricorso della contribuente nei riguardi dell’avviso di accertamento relativo all’Imu per l’anno 2012 e 2013.

Rilevava richiamandosi agli orientamenti espressi dalla Suprema Corte con sentenza nr 13793/2019 che l’Imu avente ad oggetto un immobile concesso in locazione finanziaria era dovuta in caso di risoluzione dal proprietario cui ritorna il possesso del bene indipendentemente dalla sua riconsegna.

Avverso tale sentenza Intesa San Paolo s.p.a. quale società incorporante il Mediocredito Italiano s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria cui resiste con controricorso il Comune.

In via preliminare si duole dell’irritualità della notifica della sentenza impugnata effettuata in un’unica busta contenente due pronunce relative a due distinti atti di appello.

Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 e art. 9, comma 1, e della L. 2013 n. 147, art. 1, comma 672, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si sostiene che l’interpretazione letterale del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, è in linea con le tesi della contribuente affermando che il rapporto di locazione finanziaria anche a seguito della formale scadenza o risoluzione non si esaurisce fintantoché il locatario mantenga la potestas utendi/friendi del bene locato e ciò vale non solo ai fini fiscali ma anche ai fini civilistici alla luce del fenomeno che la cassazione qualifica come ultrattività del contratto di locazione finanziaria.

Il motivo è infondato.

Va preliminarmente rilevato che la dedotta irritualità delle modalità di notifica non ha avuto alcun riflesso sull’esercizio del diritto di difesa della ricorrente la quale ha potuto proporre regolarmente il ricorso.

Nel merito si è infatti affermato che in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. nn. 2021 nr 4715; 29973, 25249 e 13793 del 2019: in particolare la n. 29973 del 2019 affronta funditus il problema analizzando criticamente anche l’opposto orientamento espresso da ultimo da Cass. n. 19166 del 2019; Cass. 2020 nr 14906).

La CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha affermato che per l’IMU, ai fini della soggettività passiva, non ha rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo invece decisivo la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione o possesso.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 5600,00. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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