LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14973-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4933/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 12/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia che, riformando la decisione di primo grado, ha riconosciuto la fondatezza dell’istanza di rimborso proposta da P.C., ritenendo che l’indennità allo stesso versata a titolo di malattia temporanea a personale marittimo fosse esente ai sensi del R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24, conv. nella L. n. 831 del 1938, norma tuttora in vigore.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2 e art. 48 e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 24 e 191, è manifestamente fondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere che in materia d’imposte sui redditi, essendo venuta meno, con l’abrogazione dell’imposta sulla ricchezza mobile, l’esenzione prevista dal R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24, comma 2, l’indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro corrisposta alla “gente di mare” dall’ente previdenziale è soggetta a tassazione, poiché la stessa è strettamente ed indissolubilmente collegata al rapporto di lavoro e, come tale, necessariamente sussumibile nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, – cfr. Cass. n. 8121/2012; Cass. n. 18022/2016, Cass. n. 10531/2017, Cass. n. 22781/2017 -.
A tali principi non si è uniformato il giudice di appello.
La causa non necessita di nessun accertamento fattuale ulteriore e, pertanto, giusta il disposto dell’art. 384 c.p.c., va decisa nel merito da questo giudice di legittimità con il rigetto del ricorso di primo grado del contribuente.
Le spese processuali dei giudizi di merito, di contro, vanno integralmente compensate tra le parti, mentre quelle relative al giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021