LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15766-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
BROGELLI SUD SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7887/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Lazio, con la sentenza in dicata in epigrafe, ha accolto l’appello proposto dalla società Brogelli Sud srl, annullando due avvisi di intimazione relativo ad imposte sui redditi per gli anni 1003 e 1994. Rilevando che era decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica delle due cartelle costituenti atti prodromici alle due intimazioni, non potendosi applicare il termine di prescrizione decennale in assenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
L’Agenzia delle entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La parte intimata non si è costituita.
La ricorrente ha dedotto con il primo motivo la nullità della sentenza impugnata che avrebbe deciso la questione relativa al termine di prescrizione già affrontata in primo grado e non oggetto di impugnazione da parte della società contribuente. Aggiunge poi la ricorrente che la questione della prescrizione non avrebbe potuto essere sollevata ex officio dal giudice.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2946 c.c.. La CTR non avrebbe considerato che il credito fiscale erariale sarebbe comunque soggetto al termine di prescrizione decennale.
Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
La ricorrente non ha riprodotto nel proprio ricorso il contenuto della sentenza di primo grado, sicché è impossibile per la Corte verificare il contenuto di tale decisione al fine di accertare il contenuto decisorio in ordine alla questione della prescrizione che la ricorrente assume essere stata decisa dalla CTP.
Risulta palese, quindi, il deficit di autosufficienza al quale non può supplire la natura processuale del vizio, avendo comunque la parte ricorrente l’onere di indicare specificamente nel ricorso il contenuto dell’atto dal quale deriverebbe la nullità della sentenza impugnata.
E’ invece fondata la censura nella parte in cui si lamenta il rilievo ex officio della questione attinente alla prescrizione della pretesa fiscale che non risulta in alcun modo proposta come motivo di appello della società contribuente – tanto risultando dall’atto di impugnazione riprodotto dalla ricorrente.
Ed è appena il caso di evidenziare che la questione attinente alla prescrizione di un credito non può essere sollevata d’ufficio- cfr. Cass. n. 20147/2013 -.
Sulla base di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso va accolto per quanto di ragione, risultando assorbito l’esame del secondo motivo.
La sentenza impugnata va conseguentemente riformata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021