LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16547-2019 proposto da:
S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, V. GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTAMI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 8363/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR del Lazio, nell’accogliere l’appello proposto da S.C. avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto legittimo l’avviso di intimazione notificato per il pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2006, riteneva l’illegittimità dell’atto impugnato concernente una cartella emessa per un credito per il quale era già maturato il termine di prescrizione e, quanto alle spese processuali, affermava che “la complessità giuridica delle questioni” giustificava la compensazione delle spese.
S.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
L’Agenzia delle entrate Riscossione non si è costituita.
La ricorrente con l’unico motivo proposto deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, poiché la motivazione posta a base della compensazione sarebbe apparente e non in linea con i principi espressi da questa Corte in tema di compensazione per gravi ed eccezionali ragioni.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata non consente di individuare le ragioni che hanno indotto il giudicante a compensare le spese del giudizio nel quale è risultato vittoriosa la parte contribuente, facendo riferimento ad una complessità della vicenda che non trova riscontro dal corpo della decisione.
Giova rammentare che in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, applicabile a decorrere dal primo gennaio 2016, prevede che le spese possono essere compensate in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate” – cfr. Cass. n. 16470/2018 -.
Questa Corte ha ancora aggiunto che nel caso in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sussiste il vizio di violazione di legge nell’ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. n. 12893/2011).
Inoltre, si è detto che in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo – cfr. Cass. n. 14411/2016 -. Si è pure evidenziato che le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento a ragioni di giustizia o al diverso esito del giudizio di primo grado – cfr. Cass. n. 14546/2015 -.
Orbene, dovendosi ritenere che tale disposizione fosse applicabile al contenzioso per cui è processo, essendo intervenuta la sentenza della CTP in epoca sicuramente successiva all’1.1.2016 – sent. CTP n. 21201/20/16 del 21.9.2016, come risulta dalla sentenza impugnata – la CTR non si è attenuta al predetto principio in quanto, pur in presenza di soccombenza totale, ha disposto la compensazione delle spese processuali del giudizio sulla base di ragioni non comprensibili ed inidonee, come tali, ad integrare il requisito della gravità ed eccezionalità.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021