Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29875 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3090-2020 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI, 41 (C/O AVV. ALESSANDRO PIERI), presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA COVIELLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3564/3/2019 della COMMISSIONE. TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

C.F. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione della contribuente per ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento di redditi non dichiarati nel 2011, riconducibili a redditi provenienti da contratti di locazione, ne ha respinto l’appello.

L’Agenzia si costituisce ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

che:

1. Col primo e unico motivo la contribuente deduce, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360, nn. 4 e 5.

2. Il motivo è inammissibile.

A parte i profili di inammissibilità per carenza di autosufficienza ((Cass. n. 13312 del 28/05/2018), il ricorso è inammissibile anche per non avere la contribuente colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ben motiva il rigetto dell’appello, statuendo che “la documentazione presentata nel giudizio di primo grado non coincide con quella presentata in sede di constatazione nell’ambito della quale si operava per l’accertamento di canoni di locazione percepiti in nero”, in quanto i titoli astratti depositati non appaiono “riconducibili alle somme contestate ovvero alla causa giustificativa di ogni somma”. Nulla sulle spese, essendosi l’Agenzia costituita ex art. 370 c.p.c.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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