LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4120-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), DIREZIONE PROVINCIALE FORLI’
CESENA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.C.F., M.B.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C. COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato RENATO CARUSO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI LAURICELLA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1181/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 17/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, che in controversia su impugnazione da parte di D.C.F., M.B.I. di avviso di accertamento per estimi catastali – col quale è stata rettificata la dichiarazione DOCFA presentata dai contribuenti da cat. a/7 classe I 13 vani e cat. C/6 classe 3 (autorimessa) e C/2 classe 3 per il deposito – ha rettificato classe (A/8, C/6 C/2) consistenza e rendita.
La CTR ha ritenuto fondato l’appello dei contribuenti in relazione alla mancanza di motivazione dell’accertamento contro le prove offerte (perizia giurata) idonee a dimostrare, in base alle caratteristiche dell’immobile, la correttezza della dichiarazione DoCFA oggetto di rettifica.
D.C.F., M.B.I. si costituiscono con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Col primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione di legge, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 75 del 1993, del D.M. n. 701 del 1994, per avere la CTR erroneamente ritenuto l’accertamento non motivato.
2. Il motivo è infondato.
3. Va premesso che in base alla giurisprudenza di questa Corte, l’attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell’ufficio ai sensi della L. n. 211 del 2004, art. 1, comma 335: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (ex multis Sez. 5 n. 30166 del 20/11/2019).
Questa Corte ha altresì statuito, con motivazione qui condivisa, che In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, operata sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale. (Cass. Sez. 5, n. 3104 del 09/02/2021; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018, Sez. 5 -, Ordinanza n. 30166 del 20/11/2019).
4. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla valutazione elle prove.
5. Il motivo è inammissibile, in quanto sottopone al vaglio della Corte un riesame del fatto precluso in sede di legittimità, non conformandosi, peraltro, allo schema normativo del nuovo vizio “motivazionale”, quale risultante dalle modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134. Ed infatti, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 – il vizio in esame deve intendersi quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. n. 28069/2018). Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso”. (Cass. sez. un. 22/9/2014 n. 19881, Cass. sez. un. 7/4/2014 n. 8053).
6. Nel caso di specie, la ricorrente, censurando anomalie motivazionali, sottopone al vaglio della Corte un accertamento di fatto, inammissibile in sede di legittimità, giacché la censura sottende una diversa valutazione dei presupposti per l’azione di sgravio, mettendo in discussione l’accertamento dei fatti così come compiuto dal giudice di seconde cure, mascherando la richiesta di un ulteriore grado di merito, preclusa in questa sede.
7. Il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
Rigetta il primo motivo del ricorso; dichiara inammissibile il secondo; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro. 3.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021