Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29878 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19872-2020 proposto da:

S.I., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LAUDANTE;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 623/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISE, SEZ. di CAMPOBASSO, depositata il 13/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

S.I. ricorre per a cassazione della sentenza della CTR del Molise, che in contenzioso su impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria per Irpef anno 2006, ha respinto l’appello della contribuente.

La CTR ha ritenuto inammissibile, siccome tardivo, il ricorso della contribuente del 2017 in relazione a notifica di iscrizione ipotecaria del 14.3.2011, effettuata nelle mani della contribuente; aggiunge che, “del resto, l’obbligo di preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria è stato introdotto solo successivamente con D.L. 13 maggio 2011, n. 70, successivo all’iscrizione ipotecaria comunque notificata”.

Nel merito ha ritenuto infondate le doglianze dell’appellante “poiché la prescrizione è decennale”, rigettando gli altri motivi del gravame.

L’Agenzia si costituisce ex art. 370 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per errata motivazione in merito alla regolarità della notifica dell’atto di iscrizione ipotecaria, in quanto l’ipoteca non riportava il numero di raccomandata postale per poter risalire alla notifica della stessa e identificare l’atto notificato.

2. Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, ponendosi in contrasto con quanto contenuto nella sentenza impugnata, che ha rilevato la regolarità della notifica a mani della contribuente: contro tale statuizione la contribuente ha riproposto, inammissibilmente, trattandosi di questione di fatto congruamente motivata, le doglianze sui difetti di notifica dell’atto di iscrizione ipotecaria.

Va ribadito che il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. n. 14784 del 2015).

3. Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4 per avere erroneamente ritenuto non necessaria la notifica della comunicazione preventiva d’ipoteca.

3.1. Il motivo, riqualificato come violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 è fondato.

3.2. Questa Corte ha statuito il principio secondo cui in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass. Sez. 6 – 5, n. 23875 del 23/11/2015).

3.3. E’ stato poi precisato che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2-bis, introdotto con il D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell’intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa, avendo quest’ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perché espressione del più generale principio dell’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell’ordinamento tributario, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l’ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice (Cass. n. 30534 del 22/11/2019). Pertanto l’iscrizione ipotecaria ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni (Cass. 23 novembre 2015, n. 23875).

3.4. Ha pertanto errato la CTR, a ritenere non necessaria la notifica della comunicazione preventiva d’ipoteca, per essere stato introdotto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, successivamente, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte la indicata novità normativa ha portata interpretativa, e dunque l’Amministrazione non poteva procedere con l’iscrizione ipotecaria senza darne avviso al contribuente.

Ne consegue la fondatezza del secondo motivo del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in relazione ad esso, con rinvio alla CTR del Molise anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie secondo motivo, dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Molise, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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