Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29882 del 25/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22628-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

RMT VALVOMECCANICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5231/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 19/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente (una società controllata) avverso il diniego di rimborso per l’anno 2007 relativo ad IRES;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che nel dettato degli articoli del TUIR che disciplinano il consolidato nazionale non si può ravvisare alcuna volontà del legislatore di privare la società controllata di ogni soggettività passiva e legittimità passiva cosicché la parte contribuente-società controllata è legittimata a chiedere il rimborso IRES.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 121,122,124 e 127, in quanto la società controllata sarebbe priva della legittimazione a chiedere il rimborso dell’IRES perché l’art. 124 TUIR, comma 4, prevede che le somme date a rimborso restano nell’esclusiva disponibilità della società consolidante.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti:

in tema di gruppi societari, nell’ipotesi di interruzione del consolidato fiscale nazionale prima del triennio di scadenza, trova applicazione il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 124, comma 4, che sancisce la regola della esclusiva disponibilità delle eccedenze di imposta riportate a nuovo nell’ambito della tassazione di gruppo in capo alla società controllante, la quale, pertanto, è l’unica legittimata a chiederne il rimborso (Cass. n. 12136 del 2021; Cass. n. 4155 del 2018).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che nel dettato degli articoli del TUIR che disciplinano il consolidato nazionale non si può ravvisare alcuna volontà del legislatore di privare la società consolidata di ogni soggettività passiva e legittimità passiva cosicché la parte contribuente-società controllata è legittimata a chiedere il rimborso IRES – ha erroneamente ritenuto che la parte contribuente-società controllata – che pure, naturalmente, ad altri fini mantiene la sua soggettività giuridica e la sua capacità di agire: cfr. Cass. n. 4415 del 2020, secondo cui la soggettività delle società consolidate è “incompleta” in quanto non si estende alla fase di liquidazione e di versamento del tributo, spettando alla controllante il riporto a nuovo dell’unica eccedenza rimborsabile – fosse legittimata a chiedere il rimborso delle eccedenze di imposta nell’ambito della tassazione di gruppo, quando invece tale legittimazione spetta solo alla società controllante.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472