LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22274/2020 proposto da:
O.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Fiore, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefettura di Palermo, e Utg Questura Palermo;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 253/2020 del GIUDICE DI PACE di PALERMO, depositata il 19/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza depositata il 19-6-2020 il Giudice di Pace di Palermo ha respinto il ricorso di O.S., cittadino nigeriano, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Palermo, notificato in data 24-4-2020, che dispone l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero perché sprovvisto di permesso di soggiorno e quindi illegalmente presente in Italia, nonché l’impugnazione del consequenziale provvedimento di allontanamento del Questore, notificato nella stessa data.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Prefettura e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e afrt. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4; violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.
Deduce che l’impugnazione del diniego di protezione internazionale pronunciato dalla commissione territoriale impedisce l’espulsione sino alla definizione del giudizio di impugnazione di tale diniego davanti al Tribunale. Assume di avere tempestivamente impugnato il rigetto del provvedimento di diniego, da parte della C.T., della sua domanda di protezione internazionale e che il relativo giudizio di merito (RG 11716/2015) era ed è tuttora pendente, non avendo il Tribunale ancora sciolto la riserva assunta all’udienza del 7/11/2019.
2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 1; violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Deduce che la situazione del suo Paese, la Nigeria, era tutt’altro che sicura, come risulta dai report che richiama, rileva di aver allegato il rischio grave per la sua incolumità anche a causa della sua situazione personale, essendo egli stato rapito e non avendo ricevuto alcuna protezione dalle autorità locali, e perciò, rappresentando tali situazioni, aveva presentato domanda di protezione internazionale. Ad avviso del ricorrente, il Giudice di Pace ha omesso di valutare il concreto pericolo prospettato dall’opponente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti e si è pronunciato sulla questione senza considerare la sua situazione personale e il pericolo a cui egli sarebbe esposto in caso di rimpatrio.
3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
Quanto al primo, il ricorrente non precisa se, quando e come abbia dedotto davanti al Giudice di Pace la circostanza dell’avvenuta impugnazione del provvedimento di diniego della sua domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale. Nell’ordinanza impugnata è menzionato il suddetto provvedimento, notificato il 23-6-2015, mentre non vi è menzione dell’impugnazione richiamata in ricorso, né della pendenza del relativo giudizio di merito. La doglianza difetta, pertanto, di autosufficienza, perché non consente a questa Corte di verificare che la questione non sia “nuova”, ossia non dedotta soltanto, inammissibilmente, in sede di legittimità, e di valutarne, conseguentemente, la fondatezza (tra le tante Cass. 17049/2015).
Ugualmente inammissibile è il secondo motivo, perché la censura, con cui si richiama la richiesta di protezione internazionale dando conto del suo rigetto da parte della Commissione territoriale, presuppone accertamenti di merito non eseguibili in sede di legittimità.
4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 13, comma 2, lett. c) e del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b); violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Ad avviso del ricorrente il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente la sua pericolosità sociale solo sulla base della condanna penale (anni due e mesi due di reclusione ed Euro 5.000 di multa) per detenzione illecita di stupefacenti, senza considerare altri elementi e che si trattava di un’unica condanna, in relazione alla quale aveva ottenuto la riduzione della pena per aver partecipato all’opera di rieducazione.
5. Anche l’ultimo motivo è inammissibile.
La doglianza attiene a circostanza – la pericolosità sociale del ricorrente – della quale non viene spiegata la rilevanza in giudizio, posto che, secondo quanto risulta dall’ordinanza impugnata (pag. 1), non smentita sul punto dal ricorrente, l’espulsione è stata disposta in quanto il ricorrente era privo di permesso di soggiorno: il che costituisce già motivo sufficiente a giustificare l’espulsione stessa, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), T.U. Imm..
6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Prefettura e della Questura.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021