Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2989 del 08/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9693-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.R., titolare della ditta individuale artigiana SI.AR.

TRIVELLAZIONI DI S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI, N. 9, presso lo studio dell’avvocato ULISSE COREA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO PIGNATONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6043/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Sicilia, di parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente S.R., titolare della ditta “SI.AR.TRIVELLAZIONI”, avverso una sentenza della CTP di Palermo, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF, IRAP ed IVA 2008; la CTR ha ritenuto giustificati i prelievi fatti dal contribuente sul proprio conto corrente bancario per importo di Euro 60.496,00 e tali da non far presumere la sussistenza di maggiori redditi non dichiarati.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto giustificati i prelievi effettuati dal contribuente con assegni bancari per importo complessivo di Euro 60.496,00, corrispondenti a versamenti in cassa annotati nel libro giornale ai righi indicati dal contribuente nel suo ricorso, siccome legati alla necessità di acquisire liquidità per procedere ai pagamenti correnti; la motivazione addotta era invero apparente ed apodittica, in quanto la CTR avrebbe dovuto illustrare analiticamente per ogni singolo movimento perchè la loro annotazione sul libro giornale fosse idonea a dimostrare la loro irrilevanza ai fini reddituali ed era tautologico l’aver ritenuto che si trattasse di prelevamenti effettuati allo scopo di ottenere liquidità per provvedere ai pagamenti correnti;

che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e degli artt. 2697 e 2709 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto giustificati i prelievi effettuati dal contribuente con assegni bancari corrispondenti a versamenti in cassa risultanti nei righi del libro giornale, indicati dal contribuente nei suo ricorso, per importo complessivo di Euro 60.496,00, essendo stati essi ritenuti necessari per acquisire liquidità per i pagamenti correnti; invero, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in caso di accertamenti sui conti correnti bancari, sussisteva la presunzione legale di corrispondenza fra movimenti bancari e ricavi; ed era onere del contribuente superare tale presunzione dimostrando l’irrilevanza ai fini reddituali dei movimenti contestati, riferibile a ciascun singolo movimento; ed il contribuente non aveva fornito al riguardo alcuna prova rigorosa, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza che l’prelevamenti fossero stati annotati sul libro giornale, anche perchè il contribuente nel 2008 era in regime di contabilità semplificata, sì che il libro giornale era meramente facoltativo e neppure supportato da altri libri contabili;

che il contribuente si è costituito con controricorso ed ha altresì presentato memoria illustrativa;

che i due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, sono infondati; invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 767 del 2011; Cass. n. 15857 del 2016), in presenza di accertamenti bancari eseguiti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, è onere dell’imprenditore dimostrare che i proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie non debbano essere recuperati a tassazione o perchè egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni al fisco, ovvero perchè non fiscalmente rilevanti, siccome non riferibili ad operazioni imponibili; e, secondo il dettato legislativo, la pretesa dell’ufficio è fondata su di una presunzione, costituita dai dati e dagli elementi risultanti dai conti bancari, mentre è onere dell’imprenditore provare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili; e la prova posta a carico dell’imprenditore deve essere non generica, ma analitica, e cioè specifica e riferita ad ogni singola movimentazione bancaria contestata;

che, nella specie, la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi giurisprudenziali, avendo rilevato, in modo specifico, che non fosse applicabile nel caso concreto la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, essendo stato accertato in concreto che i prelievi effettuati dal contribuente con assegni bancari per importo complessivo di Euro 60.496,00 corrispondevano a versamenti in cassa risultanti dal libro giornale ed utilizzati per acquisire liquidità, con la quale effettuare pagamenti correnti; al riguardo, il ricorrente, anche nelle proprie difese, ha offerto un convincente specchio riepilogativo dei singoli pagamenti correnti effettuati con le somme prelevate dal suo conto corrente, come da annotazioni sul suo libro giornale; il che appare esaustivo, pur se il libro giornale era facoltativo per il contribuente, in regime di contabilità semplificata;

che il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;

che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 10.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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