LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12066-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.S., titolare della ditta individuale TECNICAD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CIONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI PIERGIUSEPPE MURCIANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1744/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 05/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Toscana, di accoglimento dell’appello proposto dal contribuente F.S., titolare della ditta “TECNICAD”, avverso una sentenza della CTP di Massa Carrara, che aveva respinto il ricorso di quest’ultimo avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA 2010; secondo la CTR erano da ritenere detraibili le spese di sponsorizzazione sostenute dalla ditta del contribuente a favore dell’Associazione Sportiva Atletico Apuania, siccome contenute entro il limite di Euro 200.000,00.
CONSIDERATO
che:
il ricorso è affidato ad un unico motivo, con quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, dell’art. 109 TUIR, comma 3, e dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto detraibili costi per Euro 50.000,00, erogati dal contribuente in favore di un’associazione sportiva dilettantistica per una presunta attività di sponsorizzazione, atteso che, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, la deduzione anzidetta fino al limite di Euro 200.000,00 era consentita solo se volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario; era quindi richiesta la presenza di un elemento soggettivo (erogazione in favore di associazione sportiva dilettantistica) e di un elemento oggettivo (finalità di promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor a fronte di specifiche attività promozionali svolte dal beneficiario); e dette condizioni dovevano essere provate dal contribuente, essendo la CTR tenuta ad esprimere un giudizio di inerenza e di congruenza della citata attività promozionale; d’altra parte, la stessa CTR aveva, nella specie, contraddittoriamente espresso riserve in ordine alla congruità ed economicità dell’attività promozionale svolta dal contribuente;
che l’intimato si è costituito con controricorso;
che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;
che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17973 del 2018; Cass. n. 14232 del 2017; Cass. n. 8981 del 2017; Cass. n. 7202 del 2017), in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazioni, di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza solo in presenza di alcune precise condizioni, quali:
– la natura di compagine sportiva dilettantistica rivestita dal soggetto sponsorizzato;
– l’accertamento che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
– l’accertamento che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, quali, ad esempio, l’apposizione del marchio della ditta sponsor sulle divise, ovvero l’esibizione di striscioni o tabelloni sui campi di gioco;
che la sentenza impugnata non si è attenuta a detti principi giurisprudenziali, avendo ritenuto detraibili le spese di sponsorizzazione sostenute dal contribuente solo perchè erano state erogate in favore di una compagine sportiva dilettantistica ed erano comprese nel limite massimo di Euro 200.000,00, senza valutare, com’era suo compito, la sussistenza degli altri requisiti sopra specificati, in particolare l’effettiva esecuzione di specifiche attività promozionali;
che il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rimessione alla CTR della Toscana in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021