LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4041/2017 proposto da:
W.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO SCARDIGLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO PETROCCHI, giusta procura in atti;
– ricorrente –
e contro
COMUNE FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA SANSONI, DEBORA PACINI, giusta procura in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
avverso la sentenza n. 2529/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 06/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che W.C., cittadino tedesco, propose opposizione avverso ordinanza-ingiunzione, emessa nei di lui confronti dal Comune di Firenze, per violazioni del C.d.S.;
che il Giudice di pace dichiarò l’opposizione inammissibile per tardività e il Tribunale di Firenze rigettò l’appello del sanzionato, affermando la legittimità della notificazione in Germania del verbale di contravvenzione al C.d.S., a mezzo posta, assumendo prevalere sulla Convenzione di Strasburgo del 1977, in relazione alla quale la Germania aveva apposto la riserva che “la notifica in questione possa essere legittimamente proposta nel proprio territorio esclusivamente attraverso specifica richiesta, formulata mediante apposito modulo, da inviarsi alla competente autorità centrale del “Land di appartenenza”, l’art. 201 C.d.S.; soggiungendo, inoltre, che anche a voler reputare la prevalenza della predetta Convenzione di Strasburgo con l’aggiunta della riserva apposta dallo Stato tedesco, era da escludere che la notifica effettuata a mezzo posta fosse da reputare inesistente, ma, semmai, solo affetta da nullità, sanatasi per il raggiungimento dello scopo;
ritenuto che W.C. ricorre avverso la statuizione d’appello sulla base di quattro motivi di censura e che il Comune di Firenze resiste con controricorso, con il quale propone ricorso incidentale sulla base d’unitaria doglianza;
ritenuto che il ricorrente con i proposti motivi, tra loro osmotici, denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 142 c.p.c., comma 2, art. 10 Cost., comma 1, art. 156 c.p.c., comma 3, art. 112 c.p.c., art. 6 e art. 11, comma 2, Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977, art. 201 C.d.S., comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2020, art. 7, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo in sintesi che:
– avrebbe dovuto assegnarsi prevalenza al disposto dell’art. 142 c.p.c., comma 2, sull’art. 201 C.d.S., il quale richiama in via prioritaria la notifica all’estero con le modalità previste convenzionalmente;
– la notifica effettuata a mezzo posta era da reputarsi inesistente e non solo nulla;
– a mente del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 3, non era bastevole la mera ricezione dell’atto, occorrendo che dello stesso venga effettuata rituale notifica;
– i motivi di merito, attinenti all’ingiustizia della contestazione non erano stati esaminati dal giudice, che così aveva violato l’art. 112 c.p.c.;
considerato che il ricorso è infondato:
– trova applicazione il principio di diritto assai di recente enunciato dalle Sezioni unite (sentenza n. 2866, 5/2/2021, Rv. 660403), secondo il quale per la notifica a persona residente in altro Stato membro dell’Unione Europea del verbale di accertamento di infrazione del C.d.S. non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia “fiscale, doganale ed amministrativa” (nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell’esercizio di pubblici poteri), né, nei confronti di un cittadino tedesco, può procedersi ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la L. 21 marzo 1983, n. 149) – che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa – poiché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta di detti atti, dovendosi dunque ricorrere – per la notificazione e a pena di nullità (suscettibile di sanatoria) all’assistenza dell’autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell’art. 2 della citata Convenzione (Fattispecie relativa a notifica di verbale di accertamento ai sensi dell’art. 201 C.d.S., effettuata a mezzo posta dal Comune di Firenze nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania);
– ciò posto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione risulta essere stata correttamente giudicata tardiva e la preclusione impeditiva dell’esame di merito;
considerato che, pertanto, il ricorso incidentale, con il quale il Comune di Firenze lamenta falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non essersi il Giudice d’appello pronunciato sull’eccezione d’inammissibilità dell’appello a causa della dedotta nullità e/o inesistenza della procura alle liti, rimane assorbito in ragione di quanto sopra;
considerato che ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2 (Sez. 6, n. 3977, 18/02/2020, Rv. 656993);
che nel caso al vaglio sussiste l’ipotesi residuale introdotta dalla Corte costituzionale, tenuto conto delle rilevanti oscillazioni giurisprudenziali, risolte solo in epoca recentissima dalle Sezioni unite, in relazione a questione di massima di particolare complessità;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021