LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12626-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 995/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 22/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Raffaele CAPOZZI.
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Sardegna, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza della CTP di Cagliari, che aveva accolto il ricorso del contribuente L.M. avverso il diniego di rimborso ritenute IRPEF 2003 indebitamente operate, per mancata applicazione in suo favore delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 19 TUIR, commi 2 e 4 bis, riferite alle somme corrisposte a titolo di TFR per cessazione anticipata del rapporto di lavoro, a seguito della sentenza della CGCE del 21 luglio 2005, pubblicata il 3 settembre 2005 e confermata con una successiva ordinanza del 16 gennaio 2008.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva fatto decorrere il termine perentorio di decadenza dell’istanza di rimborso, pari a mesi 48, dalla data di pubblicazione della sentenza della CGCE n. 207 del 2005 (3 settembre 2005), invece che dalla data in cui la ritenuta era stata operata (gennaio 2005), non potendo essere legittimamente invocato nella specie il meccanismo del c.d. “overruling”, il quale poteva valere solo per i termini processuali e quindi all’interno del processo e non per un termine che, come quello in esame, riguardava l’esistenza, la modifica e l’estinzione di un diritto sostanziale; inoltre, il principio del giusto processo, al quale è collegato l’istituto dell’overruling, doveva essere necessariamente contemperato con il principio della certezza dei rapporti giuridici ormai esauriti e del legittimo affidamento dei terzi sulla immodificabilità delle situazioni giuridiche; nella specie, la retroattività della sentenza della CGCE incontrava il limite dei rapporti esauriti; non era invero contestato che l’istanza di rimborso era stata presentata dal contribuente il 22 giugno 2009, con riferimento a ritenute d’imposta effettuate nel gennaio 2005, sì che era ormai decorso il termine di decadenza di mesi 48 per la proposizione dell’istanza di rimborso, con conseguente definitività del rapporto giuridico, il quale doveva ritenersi non più riattivabile per effetto della citata sentenza della CGCE;
che l’intimato non si è costituito;
che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;
che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7027 del 2017; Cass. n. 22345 del 2018; Cass. SS.UU. n. 13676 del 2014), il termine di decadenza di mesi 48, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per la proposizione di istanze di rimborso, decorre dalla data del versamento, quanto ai versamenti diretti, ovvero dalla data in cui la ritenuta è stata operata, in caso di somme assoggettate, come nella specie, a ritenuta alla fonte ed opera anche qualora l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea da una sentenza della CGCE; e, nella specie, non è contestato che il contribuente abbia presentato istanza di rimborso dell’IRPEF 2003 il 22 giugno 2009, mentre la trattenuta era stata operata nei suoi confronti nel gennaio 2005;
che, pertanto, l’efficacia retroattiva della sentenza della CGCE n. 207 del 2005 pubblicata il 3 settembre 2005, analoga a quella che assiste quelle di declaratoria di illegittimità costituzionale, incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, essendo questi ultimi istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche; quindi, il termine per l’esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso di un’imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all’indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della CGCE decorre dalla data del detto versamento e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all’ordinamento comunitario; d’altra parte nella specie non si è verificata l’espunzione di una norma impositiva dall’ordinamento, ma la diversa ipotesi di una sentenza della CGCE, che, con effetto retroattivo analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva (non più alle sole donne, ma anche agli uomini); il che consente di escludere che, nella specie, sussistano i presupposti per cui il chiesto rimborso possa qualificarsi come indebito oggettivo di diritto comune;
che, infine, non si ritengono invocabili nella specie i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling per giustificare la decorrenza del citato termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data di pronuncia della CGCE, piuttosto che da quella in cui è stata operata la ritenuta, sia perchè non si verte nella specifica materia delle regole processuali, in cui potrebbe trovare applicazione la disciplina protettiva dell’affidamento, nella quale si sostanzia la figura dell’overruling; sia alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogenti in materia di entrate tributarie, le quali resterebbero certamente vulnerate dalla sostanziale protrazione a tempo indeterminati dei relativi rapporti;
che il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata; e, potendosi decidere la causa nel merito, non essendo necessarie ulteriori indagini di merito, va respinta la domanda iniziale del contribuente, con sua condanna al pagamento delle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge la domanda iniziale del contribuente, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021