LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27305/2015 proposto da:
INTESA SANPAOLO S.P.A., quale incorporante Sanpaolo IMI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO TOSI;
– ricorrente –
contro
B.F., V.R., B.M., quali eredi di B.A.; D.B.F., T.A., D.A., T.G., quali eredi di T.C.; P.N., M.A., P.R., quali eredi di P.M.;
N.M.G., VE.RA., quali eredi di N.L.;
MI.MO., MI.GR., quali eredi di TE.MA.;
L.M., S.C., PA.EN., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE FERRARO;
– controricorrenti –
e contro
D’.RO., E.G., F.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7843/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/12/2014 R.G.N. 4233/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 1.12.2014, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato, per quanto qui rileva, Intesa San Paolo s.p.a. a pagare ad B.A. e altri undici consorti le differenze sul trattamento pensionistico aziendale dovute a titolo di perequazione del trattamento medesimo maturate dal luglio 2006 al giugno 2008;
che avverso tale pronuncia Intesa San Paolo s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che gli eredi di B.A., di T.C., di P.M., di N.L. e di Te.Ma., unitamente a D.B.F., L.M., S.C. e Pa.En., hanno resistito con controricorso, anch’esso successivamente illustrato con memoria;
che D’.Ro., E.G. e F.A. sono rimasti intimati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1197 e 1362 c.c., per non avere la Corte di merito ritenuto che l’adesione degli odierni controricorrenti alla c.d. capitalizzazione della prestazione a carico del Fondo complementare per gli ex dipendenti del Banco di Napoli dovesse comportare l’infondatezza della pretesa di ottenere la perequazione del trattamento pensionistico relativamente al periodo successivo alla capitalizzazione stessa, essendosi estinta l’obbligazione periodica alla quale la perequazione accedeva;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1362 c.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto che le parti avessero sostituito il trattamento pensionistico a carico del Fondo con un’erogazione in capitale, con conseguente infondatezza di ogni pretesa connessa all’obbligazione originaria;
che i motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, concernenti l’interpretazione che i giudici territoriali hanno dato della clausola contenuta nell’art. 47, comma 1, dello Statuto del Fondo, che prevede in favore dei percettori del trattamento pensionistico integrativo la facoltà di optare per la sua corresponsione in una somma capitale una tantum, “con contestuale risoluzione di ogni rapporto con il Fondo e con il Banco avuto riguardo al trattamento integrativo” (così la disposizione negoziale controversa, debitamente trascritta a pag. 5 del ricorso per cassazione); che, al riguardo, va premesso che per le forme pensionistiche integrative istituite D.Lgs. n. 357 del 1990, ex art. 5 e risultanti dalla soppressione dei fondi esonerativi ed esclusivi degli istituti di credito di diritto pubblico oggetto del processo di privatizzazione, la facoltà di capitalizzazione del trattamento pensionistico è stata mantenuta, là dove prevista dai rispettivi regolamenti precedenti, non oltre i limiti già fissati dal D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 7, comma 6, ossia nel limite massimo del 50% della pensione, con possibilità di capitalizzare l’intero trattamento nel caso in cui esso risulti di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7;
che è stato documentato nel giudizio di merito che tutti gli odierni intimati hanno optato per la capitalizzazione del rispettivo trattamento pensionistico in data anteriore al periodo in relazione al quale hanno domandato le differenze sul trattamento pensionistico complementare rivenienti dal loro diritto a mantenere la perequazione anche in data successiva all’entrata in vigore della norma d’interpretazione autentica costituita dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, siccome sancito con sentenza passata in giudicato (cfr. sul punto le deduzioni di pagg. 6 e 10-14 del ricorso per cassazione);
che, essendosi realizzata l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 7, lett. a), (oggi abrogato per effetto del D.Lgs. n. 252 del 2005), che prevedeva la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare, così evidentemente determinandosi l’estinzione della medesima prestazione unitamente al meccanismo di rivalutazione applicato, erroneamente la Corte di merito ha interpretato la clausola contenuta nell’art. 47 dello Statuto del Fondo dianzi cit., non avendo assegnato al disposto negoziale il significato risultante dalla “comune intenzione delle parti” (art. 1362 c.c.);
che questa Corte ha già avuto modo di chiarire, sia pure con riguardo a fattispecie relativa ad altro istituto di credito, che la richiesta di percepire il trattamento pensionistico in una somma capitale una tantum determina, con effetto dal momento della corresponsione del pattuito, l’effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica (così Cass. n. 25215 del 2020, p.p. 14 ss. della parte motiva);
che, pertanto, la sentenza impugnata, che ha accolto le pretese economiche degli intimati in relazione a periodi successivi al momento in cui ciascuno di essi aveva percepito la somma capitale una tantum, non si è attenuta al principio secondo cui, fermo restando il diritto del pensionato a mantenere il meccanismo di perequazione statuito dal giudicato formatosi tra le parti e i loro aventi causa anche successivamente all’entrata in vigore della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, il diritto a tale perequazione perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativa a cui si correla, alla data in cui risulta percepita la somma in capitale una tantum di liquidazione dell’intero trattamento pensionistico integrativo;
che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021
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