LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9750/2015 proposto da:
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 72, presso lo Studio Legale Caso-CIAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato RENZO GRASSI;
– ricorrente –
contro
G.M., B.S., L.F., N.C., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELL’AMBA ARADAM 24, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO MARIOTTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONE TINAGLI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 747/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, del 23/10/2014 R.G.N. 875/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 23 ottobre 2014 n. 747, riunite le impugnazioni, confermava le sentenze del Tribunale di Livorno nella parte in cui avevano dichiarato l’illegittimità delle plurime assunzioni a termine dei lavoratori G.M., B.S., N.C., L.F. effettuate dal COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO negli anni 2002-2007, con mansioni di autista di scuolabus; riformava la sentenza nella parte in cui aveva condannato il Comune resistente al risarcimento del danno L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, e rideterminava l’importo del risarcimento in quindici mensilità di retribuzione, oltre accessori, in applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18.
2. La Corte territoriale, per quanto ancora in discussione, osservava sussistere l’abuso del contratto a termine vietato dalla direttiva 1999/70/CE; evidenziava che l’unica alternativa alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato era rappresentata – in coerenza con le indicazioni della Corte di Giustizia – dall’applicazione al datore di lavoro di una sanzione economica, avente al contempo la funzione di ristorare il lavoratore dal pregiudizio subito e di dissuadere il datore di lavoro dal ripetere l’abuso.
3. A tal fine, secondo la Corte di merito, la sanzione coincideva con le quindici mensilità che l’art. 18, comma 5, St. lav. attribuiva al lavoratore per il caso in cui quest’ultimo, avendo diritto alla reintegra nel posto di lavoro, vi rinunciasse; tale misura rappresentava quanto l’ordinamento stimava sufficiente al sostegno del lavoratore nel periodo di ricerca di un nuovo posto di lavoro.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Rosignano Marittimo, affidando l’impugnazione a quattro motivi di censura, illustrati con memoria. I lavoratori hanno resistito con controricorso.
6. Il PM ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il Comune ha denunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ed arbitrariamente applicato detta norma a fattispecie del tutto diversa rispetto a quella cui il legislatore si era riferito con il comma 5 del citato articolo ed assumendo l’applicabilità del criterio risarcitorio di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8.
2. Con il secondo mezzo il Comune ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente o insufficiente, lamentando che la sentenza impugnata non dava alcuna spiegazione dell’asserto secondo cui le quindici mensilità rappresentano “quanto l’ordinamento stima sufficiente al sostegno del periodo di ricerca di un diverso posto di lavoro e, dunque, il suo prezzo”.
3. Con la terza critica si lamenta- in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c., comma 3, per avere la Corte territoriale disposto il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali su quanto liquidato, dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di lavoro mentre nella specie si trattava di un indennizzo avente natura sanzionatoria e non di un credito di lavoro.
4. Con la quarta censura si deduce – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., assumendo che la Corte d’Appello avrebbe dovuto compensare almeno in parte le spese di giudizio, anche in ragione della soccombenza reciproca.
5. Il primo motivo di ricorso è fondato.
6. Questa Corte con le ordinanze nn. rr. 19977 e 19978/2020; 20684/2020; 20914/2020; 23609/2020 ha già esaminato ricorsi sovrapponibili proposti dal Comune di Rosignano Marittimo.
7. Va innanzitutto disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità del primo motivo di ricorso, sollevata dai controricorrenti sul rilievo che la censura è stata formulata in relazione ad una norma di legge (L. n. 300 del 1970, art. 18) che non è stata applicata direttamente dalla Corte territoriale bensì utilizzata come mero parametro per la quantificazione del danno.
8. Invero, la sentenza ha dichiaratamente applicato la L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, sia pure attribuendo alla norma interna la funzione di prevenire e sanzionare il ricorso ad una abusiva successione di contratti a termine, ad integrazione della disciplina del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36. Correttamente, pertanto, la parte ricorrente censura tale operazione ermeneutica sotto il profilo del vizio di falsa applicazione di legge.
9. Quanto alle ragioni dell’impugnazione, le Sezioni Unite questa Corte, nell’arresto del 15/03/2016 n. 5072, con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, hanno enunciato il principio secondo cui nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l’efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l’ammontare del danno. Dando, poi, atto che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile – (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge con norma conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli comunitari) – le Sezioni Unite hanno ritenuto incongruo il parametro di cui all’art. 18 dello St. lav. perché per il dipendente pubblico a termine non c’e’ la perdita di un posto di lavoro. Si è fatto invece riferimento alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, che riguarda il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine, individuando in quest’ultima disposizione un parametro idoneo allo scopo considerato, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall’onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori.
10. Il principio ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro e nella sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018, oltre che nella costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n. 2980; Cassazione civile, sez. Un. 02/08/2017, n. 19165).
11. Erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha riformato le sentenze di primo grado, che avevano quantificato l’indennità facendo applicazione del criterio di cui della L. n. 183 del 2010, art. 32, ed ha rideterminato l’indennità spettante agli odierni controricorrenti sulla base dell’art. 18 dello St. lav..
12. il primo motivo di ricorso va dunque accolto, restando assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
13. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto – giacché la questione devoluta concerne la sola individuazione del parametro per la quantificazione dell’indennità – la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., confermando la quantificazione dell’indennità effettuata per ciascuno dei lavoratori dalle rispettive sentenze del Tribunale (otto mensilità di retribuzione per i lavoratori G. e B., sette mensilità per la N., sei mensilità per il L.).
14. Quanto agli accessori maturati sulla indennità, questa Corte (Cass. 12 marzo 2018, n. 5953 e Cass. 18 ottobre 2018, n. 26234) ha già chiarito che l’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, pur avendo funzione risarcitoria, rientra tra i crediti di lavoro; su di essa, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., comma 3, spettano, pertanto, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato. Tuttavia per i dipendenti di enti pubblici non economici sussiste il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi introdotto dalla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, confermato anche a seguito dell’intervento della Corte costituzionale (sent. n. 459 del 2000), che ha ritenuto illegittimo costituzionalmente tale divieto di cumulo per i crediti retributivi dei dipendenti privati (da ultimo, Cass. 17 agosto 2015, n. 16889; Cass. 3 agosto 2005, n. 16284; v. anche Cass. 25 febbraio 2011, n. 4652, in motivazione nonché la più recente Cass. 26 giugno 2020 n. 12877).
15. Da tanto consegue che sull’indennità quantificata ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del termine.
16. L’esito alterno dei gradi di merito – in cui si controverteva anche della legittimità del termine apposto ai contratti, capo in relazione al quale il lavoratore è risultato totalmente vittorioso – consente di compensare le spese di quei gradi nella misura del 50%; il Comune di Rosignano Marittimo va condannato al pagamento in favore dei lavoratori della residua quota del 50%, che si liquida in dispositivo. Le spese del giudizio di legittimità si compensano tra le parti, in quanto la questione qui dibattuta è stata risolta dalle Sezioni Unite in epoca successiva al deposito del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Rosignano Marittimo al pagamento delle seguenti somme:
– Euro 13.238,56, corrispondenti ad otto mensilità di retribuzione in favore di G.M.;
– Euro 9.928,98, corrispondenti a sei mensilità di retribuzione, in favore di L.F.;
– Euro 5.896,87, corrispondenti a sette mensilità di retribuzione, in favore di N.C.;
Euro 6.739,36, corrispondenti a otto mensilità di retribuzione, in favore di B.S.;
oltre al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sulla somma liquidata dalla data delle decisioni di primo grado.
Compensa le spese dei gradi di merito nella misura del 50%. Condanna il Comune di Rosignano Marittimo al pagamento della residua quota, che liquida, in favore di ciascuno dei lavoratori, per il giudizio di primo grado in Euro 1.000,00 per compensi professionali e per il giudizio di secondo grado in Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021