Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.29921 del 25/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21487/2015 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA FRASCHINI, PAOLO RADAELLI, ANTONELLO MANDARANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/03/2015 2402/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 2 marzo 2015 n. 121 la Corte d’Appello di Milano, per quanto ancora in discussione, dichiarava inammissibile l’appello proposto da L.S. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, nella parte in cui – dichiarata la illegittimità del termine apposto ai plurimi contratti, di somministrazione e di lavoro subordinato, in forza dei quali la L. aveva lavorato presso il COMUNE DI MILANO – aveva respinto la domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro ed aveva liquidato il danno in dieci mensilità di retribuzione ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 8.

2. La Corte territoriale osservava che il nuovo testo dell’art. 434 c.p.c., imponeva all’appellante oneri molto più stringenti, dovendo essere indicate le singole statuizioni e le singole parti di motivazione oggetto di gravame e, per ciascuna di esse, le modifiche che il giudice d’appello avrebbe dovuto apportare alla sentenza impugnata.

3. L’appello non teneva conto della novella; peraltro anche secondo la normativa precedente l’impugnazione avrebbe dovuto contenere specifici ed articolati motivi di censura. La parte non aveva minimamente indicato quali specifici passaggi della sentenza intendeva censurare, proponendo le relative modifiche, ma si era limitata a riportare quanto affermato in primo grado ed a richiamare in via generale le pronunce della Suprema Corte e della Corte di Giustizia in tema di contratti a termine nel pubblico impiego.

4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza L.S., articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese con controricorso il COMUNE DI MILANO.

5. Il PM ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

6. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia; il Comune di Milano atto di accettazione della rinuncia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la parte ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 434 c.p.c., assumendo che nel ricorso in appello erano presenti tutti gli elementi richiesti dall’art. 434 c.p.c..

2. In ragione della rinuncia al ricorso, firmata dalla parte personalmente e dal difensore, deve dichiararsi la estinzione del presente giudizio di cassazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la accettazione della rinuncia.

3. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 – che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato – si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cassazione civile sez. VI, 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella udienza, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472