Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.29923 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4789/2015 proposto da:

B.T., C.V., CA.AL., F.M., M.P., O.A., P.G., PE.MA., S.D., T.A. e T.E., nella qualità di eredi di T.G., V.C.M., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo studio degli avvocati GREGORIO ARENA, ANGELO CASILE, e PAOLO PASCAZI, che li rappresentano e difendono;

– ricorrenti –

contro

E.N.E.A. Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1094/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/08/2014 R.G.N. 1120/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Bologna ha respinto l’appello proposto da B.T. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso con il quale gli originari ricorrenti, nel convenire in giudizio ENEA – Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – avevano domandato, sul presupposto dell’illegittimità del congelamento del premio annuale operato da ENEA a partire dal 1982 e sino alla fine del rapporto, la liquidazione delle somme dovute dall’ente in conseguenza del mancato adeguamento del premio corrisposto in forza della polizza assicurativa n. *****, diretta ad alimentare il trattamento previdenziale integrativo attribuito nel contratto individuale di assunzione;

2. la Corte territoriale, premesso che si era formato giudicato interno in punto di giurisdizione, ha richiamato giurisprudenza di questa Corte sull’interpretazione dell’art. 52 del CCNL ENEA del 31.12.1982 ed ha precisato che le parti collettive, nel prevedere la conservazione del trattamento integrativo in misura pari al valore maturato nell’ultimo mese di vigenza del precedente ordinamento, avevano dato esecuzione della L. n. 84 del 1982, art. 8, senza che ciò integrasse una illegittima reformatio in peius;

3. per la cassazione della sentenza B.T. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale ENEA ha opposto difese con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1411 e 1920 c.c. e sostengono, in sintesi, che la Corte d’appello avrebbe posto a fondamento della decisione principi non calzanti nella fattispecie, posto che il diritto fatto valere in giudizio era quello che derivava dalla qualità di terzi beneficiari della polizza assicurativa, ossia un diritto autonomo fondato non sul rapporto di lavoro bensì sul contratto di assicurazione, che obbligava l’ente ad effettuare un accantonamento pari al 20% della retribuzione lorda effettivamente percepita per tutto il periodo di validità della polizza stessa;

2. il ricorso è infondato per le ragioni già indicate da questa Corte con le ordinanze n. 5183/2019 e n. 1116/2020, pronunciate in fattispecie esattamente sovrapponibili a quella oggetto di causa, alla cui motivazione si rinvia, ex art. 118 disp. att. c.p.c., perché condivisa dal Collegio;

2.1. con le richiamate pronunce si è in sintesi evidenziato che destituita di fondamento è la pretesa dei ricorrenti di cristallizzare il regolamento della polizza assicurativa sganciandolo dalle vicende e dalle dinamiche del rapporto di lavoro al quale la stessa si riferisce essendo “giuridicamente insostenibile una pretesa economica in materia di trattamento previdenziale integrativo fondata su una autonoma ed assorbente causa di natura assicurativa, del tutto impermeabile rispetto al contratto di lavoro che ne ha giustificato la stipulazione”, atteso che, al contrario, quest’ultimo, lungi dal costituire un mero presupposto della stipula della polizza, rappresenta il titolo esclusivo dell’attribuzione, con la conseguenza che il rapporto contrattuale derivato resta necessariamente condizionato da quello principale, non solo nel momento genetico ma anche in quello funzionale;

2.2. il principio, che va qui ribadito, è in linea con quello più generale secondo cui qualora il regolamento degli interessi delle parti venga realizzato attraverso una pluralità di contratti, di cui uno principale e l’altro accessorio, si determina un collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale, sicché le vicende del rapporto principale si ripercuotono su quello accessorio, condizionandone la validità e l’efficacia (Cass. n. 16940/2018);

3. il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

4 ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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