Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.29925 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4189/2020 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 5111/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/07/2019 R.G.N. 8832/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

Che:

M.M., cittadino del Bangladesh, chiedeva alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

la Commissione Territoriale rigettava l’istanza;

avverso tale provvedimento proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, che ne disponeva il rigetto con pronunzia che veniva confermata dalla Corte distrettuale;

a fondamento della decisione assunta, il giudice del merito evidenziava l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente; in particolare osservava che la vicenda narrata era correlata ad una vicenda di povertà, del tutto personale, atteso che le aggressioni che avevano indotto il richiedente ad espatriare traevano origine dalle minacce e percosse subite per non essere stato in grado di ripagare i debiti, ma non erano riconducibili all’ordinamento statuale;

avuto riguardo alla domanda di protezione sussidiaria osservava, inoltre, che dalle informazioni reperibili su siti internazionali quali Amnesty International, non si era imposta l’evidenza dell’esistenza in Bangladesh, di alcuna situazione di minaccia grave alla vita e alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno, tale da porre in pericolo l’incolumità della popolazione;

quanto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, non sussisteva alcuna condizione di vulnerabilità che ne giustificasse il rilascio;

il provvedimento è stato impugnato per cassazione con ricorso fondato su quattro motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

si lamenta che Corte del merito sia pervenuta alla reiezione della domanda di protezione sussidiaria omettendo completamente di consultare fonti informative riguardanti la situazione sociopolitica attuale del Bangladesh;

2. il secondo motivo prospetta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

si criticano gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame in tema di protezione sussidiaria, da accordare nel caso in cui sussistano fondati motivi per ritenere che, se il richiedente rientrasse nel paese di origine, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno, non potendo avvalersi di adeguata protezione;

in tal senso si deduce che ai fini della valutazione della concessione di tale tipo di protezione, il giudicante ha l’obbligo di verificare la situazione attuale del Paese di provenienza e che nella specie questo accertamento è mancato, perché le fonti richiamate erano non aggiornate;

3. il terzo motivo concerne violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

ci si duole del mancato svolgimento di alcuna istruttoria in ordine alla situazione del Paese di provenienza, avendo il giudicante omesso di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale ed internazionale di fornire protezione a soggetti che fuggono da contesti in cui la vita e l’incolumità dei cittadini è in costante pericolo; si deduce che tale carenza si traduce in motivazione solo apparente;

4. il quarto motivo attiene alla violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, ed omessa applicazione dell’art. 10 Cost., ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

si critica la pronuncia impugnata per il diniego di riconoscimento della protezione umanitaria, in ragione della mancata verifica del livello di tutela o di violazione dei diritti umani;

5. i primi tre motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono fondati entro i termini di seguito esposti;

deve rammentarsi che secondo i principi affermati da questa Corte ed ai quali va data continuità, in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel Paese d’origine del richiedente, va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo che sia possibile verificarne anche l’aggiornamento;

rispetto alle ipotesi di pericolo integrante la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) e c), il giudice del merito è infatti tenuto ad un aggiornamento informativo riferito alla situazione attuale al fine di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente ed astrattamente sussumibile in entrambe le tipologie tipizzate di rischio, sia sussistente al momento della decisione (vedi in motivazione Cass. 16/7/2015 n. 14998 nonché Cass. 10/2/2021 n. 3357);

in tale prospettiva, il giudice di merito è tenuto ad indicare l’autorità o l’ente dal qùale la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di idoneità, precisione e aggiornamento della fonte, previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008 (cfr. Cass. 21/12/2020 n. 29147), il dovere di cooperazione istruttoria del giudice consistendo nell’obbligo di fondare la decisione su COI (“country of origin information”) aggiornate;

alla stregua delle linee ermeneutiche tracciate da questa Corte di legittimità, appaiono fondate le censure formulate da parte ricorrente circa l’inadeguatezza delle fonti informative consultate, a soddisfare gli oneri di cooperazione istruttoria posti a carico del giudicante, essendosi il Collegio del merito limitato genericamente ad invocare, quale fonte del proprio convincimento, genericamente, notizie reperibili sul sito internazionale di Amnesty International non aggiornate;

del pari, con riferimento alla prospettazione dei rischi per la incolumità personale derivanti dalla esposizione debitoria nel proprio Paese di origine, non può tralasciarsi di considerare che è stato ritenuto presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, il pericolo di persecuzione nel paese di provenienza, consistente nella riduzione in schiavitù a seguito della situazione debitoria del richiedente, diffusa nel costume locale e tollerata dalle autorità statali, situazione che si differenzia dalla migrazione per ragioni economiche poiché, nel primo caso, l’espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente dannosi per la persona; ne consegue che, ove sia stato dedotto tale pericolo, il giudice deve svolgere d’ufficio gli accertamenti necessari a verificare che le leggi o i costumi del paese di provenienza siano tali da autorizzare o tollerare tale pratica (vedi, con riferimento alla situazione del Bangladesh, Cass. 21/12/2020 n. 29142);

nello specifico, pure a fronte della prospettazione da parte ricorrente, della situazione di pericolo per effetto della posizione di grave indebitamento in cui versava, la Corte di merito ha omesso ogni accertamento al riguardo;

da quanto sinora detto discende che i primi tre motivi di ricorso vanno accolti entro i limiti innanzi descritti, restando assorbito il quarto, attinente alla domanda di protezione umanitaria, i cui presupposti potranno essere validamente apprezzati all’esito della rinnovata disamina delle condizioni inerenti alla persona del richiedente, sulla base delle indagini da espletare in base alle censure accolte;

la causa va rinviata al giudice designato in dispositivo il quale provvederà a scrutinare. la fattispecie alla luce dei principi innanzi enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso per quanto di ragione, assorbito il quarto; cassa la pronuncia impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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