Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.29926 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4188/2020 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, al VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 5232/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/11/2019 R.G.N. 1114/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. cronol. 5232/2019, depositata il 21/11/2019, ha dichiarato inammissibile l’appello e confermato il provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di R.R., proveniente dalla Nigeria, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria.

2. Avverso la suddetta pronuncia il richiedente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 165 c.p.c., osservando che la stessa Corte d’appello riconosce che il ricorrente ha provveduto a notificare l’atto di citazione in appello entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, provvedendo anche alla regolare iscrizione a ruolo entro il decimo giorno successivo alla notifica, con la conseguenza che doveva ritenersi la tempestività dell’appello.

2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, errata applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, osservando che il procedimento di appello doveva essere introdotto con citazione, come affermato da numerose pronunce di legittimità (14502/14, 26326/14). Invoca, in ogni caso, l’errore incolpevole, in applicazione del principio del c.d. prospective overruling, avendo fatto affidamento sulla stabilità di una previgente interpretazione giurisprudenziale.

3. I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, non meritano accoglimento.

4. E’ pacifico in fatto che l’appello è stato proposto con atto di citazione invece che con ricorso e che è stato depositato in cancelleria quando il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza era oramai decorso.

5. Questa Corte sin dalla pronuncia a sezioni unite 08/11/2018 n. 28575 ha in più occasioni ribadito che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (cfr. per tutte Cass. 16/11/2018 n. 29506 e 29/09/2020n. 20693). Si è quindi affermato che tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overrulling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (cfr. Sez. U. n. 28575 del 2018 e le altre successive cit.).

6. Tuttavia, nel caso in esame risulta dalla sentenza che il giudizio è stato definito in primo grado con ordinanza comunicata il 4/3/2019, circa cinque mesi dopo l’intervento del mutato orientamento giurisprudenziale che, in quanto costituente diritto vivente, deve trovare applicazione. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto applicabile il disposto della sentenza citata n. 28575 del 2018, che, pur avendo mutato il precedente orientamento, tuttavia poteva e doveva essere conosciuto alla difesa del richiedente al momento della proposizione dell’impugnazione, essendo decorso il congruo periodo di alcuni mesi dalla pubblicazione della richiamata sentenza. La “sanatoria” prevista in conseguenza dell’overruling (v. Cass. n. 29506 del 2018 cit.), infatti, non può operare rispetto a fasi processuali introdotte successivamente al definitivo accertamento delle forme da adottare per l’impugnazione (per tutte Cass. 16/6/2021 n. 16731).

7. Non deve essere disposto alcun provvedimento in ordine alle spese, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva ad opera della controparte.

8. Va disposto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a carico della parte (S.U. n. 15177 del 01/06/2021).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio del 23 giugno 2021 e, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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