Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.29927 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4293/2020 proposto da:

S.T., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA CAMPOSTRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, e della COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 5582/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/12/2019 R.G.N. 2946/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. cronol. 5582/2019, depositata l’11/12/2019, ha confermato il provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di S.A., proveniente da *****, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria. In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto non credibile e priva di alcun genere di elementi di riscontro la vicenda narrata dal richiedente (essere stato accusato ingiustamente, insieme con il padre, sarto, dei reati commessi nel corso di una protesta nei confronti di un’azienda di servizi, protesta motivata dalla eccessiva frequenza di interruzioni di corrente elettrica alla quale lui e il padre non avevano partecipato, avendo – come tutti gli altri negozianti della zona – chiuso il loro esercizio commerciale, rimanendo a guardare cosa succedeva nel corso della manifestazione, e ciò per la volontà della polizia di non perseguire il reale responsabile, organizzatore della manifestazione, un politico del partito ***** di nome M., perché parente del questore).

2. Quanto alla protezione sussidiaria, conducendo l’esame in riferimento alla regione di provenienza del richiedente, osservavano che, sulla base delle fonti aggiornate e qualificate, non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata non controllabile dall’autorità statale, mentre, per ciò che riguarda la protezione umanitaria, osservavano che, non potendo valorizzarsi al riguardo la storia personale, ritenuta non credibile, non assumeva rilevanza l’inserimento sociale in Italia.

3. Avverso la suddetta pronuncia, S.A. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Viene in considerazione, preliminarmente, il secondo motivo di ricorso, stante l’idoneità del medesimo a definire la controversia in forza del principio della ragione più liquida, che consente di superare l’ordine di trattazione delle questioni imposto dall’art. 276 c.p.c., comma 2, salvo che si tratti di questioni pregiudiziali di rito, (ex multis Cass. 30745 del 26/11/2019). Con esso si deduce violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 116 c.p.c., comma 1 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, osservando che, pur nel sistema probatorio attenuato di cui al citato art. 3, volto ad assicurare ai richiedenti la protezione internazionale un regime processuale favorevole in ragione della loro presumibile partecipazione ad eventi traumatici e della necessità di lasciare il paese di origine in fretta, senza portare con sé documenti o prove, i giudici del merito avevano desunto in modo apodittico la non credibilità del ricorrente, in difetto di applicazione rigorosa degli indici legali di affidabilità di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, specificamente senza fare uso delle risultanze dell’istruttoria mediante comparazione con il verbale della commissione con gli allegati ed il contenuto del ricorso e senza prendere in considerazione la non contraddittorietà del racconto e la sua verosimiglianza, narrandosi fatti storici verosimili e cronologicamente ordinati e sequenziali e non già fantasiosi o surreali.

2. Il motivo è fondato. In base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 25 luglio 2018, n. 19716; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2956 e ivi ampi richiami di giurisprudenza); solo sulla base di un esame effettuato nel modo anzidetto, le dichiarazioni del richiedente possono essere considerate inattendibili e come tali non meritevoli di approfondimento istruttorio officioso.

3. Ne deriva che se tale valutazione non discende da un esame effettuato in conformità con i criteri stabiliti dalla legge, è denunciabile in cassazione – con riguardo all’esame medesimo – la violazione delle relative disposizioni (come accade nella specie), la cui sussistenza viene ad incidere “a monte” sulle premesse della valutazione di non credibilità, travolgendola non per ragioni di fatto ma di diritto (Cass. n. 14674 del 09/07/2020).

5. Nella specie i giudici di merito hanno escluso la credibilità soggettiva del ricorrente sul rilievo che il racconto era privo di riscontri e appariva improbabile che il richiedente e il padre fossero stati indicati quali capri espiatori, ancorché non fossero tra coloro che erano stati arrestati durante la rivolta; che era incredibile che il padre, un semplice sarto, fosse sospettato di essere leader della protesta, né si comprendeva perché essi si fossero nascosti, pur non avendo nulla da temere.

6. La suddetta valutazione di non credibilità soggettiva del ricorrente risulta fondata su un esame delle sue dichiarazioni effettuato in modo difforme da come previsto dalla legge e, in particolare, dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in quanto in essa, senza alcun approfondimento istruttorio, il timore di danno grave dedotto è stato configurato come esclusivamente soggettivo – perché privo di riscontri obiettivi – senza dare rilievo a tutti gli aspetti significativi esposti nella domanda del ricorrente e alla storia da questi narrata.

7.1 giudici, pertanto, hanno omesso ogni valutazione in ordine alla coerenza delle dichiarazioni rese dal richiedente nelle varie fasi e di effettuare indagini circa la dedotta condotta anomala della polizia, mediante verifica dell’operato della stessa nel paese di riferimento e, in particolare, del dedotto asservimento della stessa alla politica, essendosi limitati a considerare la situazione socio-politica del Pakistan nella regione di provenienza del richiedente ai fini dell’ipotesi di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

8. Il suindicato deficit d’indagine si riverbera anche sulla valutazione delle specifiche condizioni per l’eventuale, subordinata, concessione della protezione umanitaria.

9. Conseguentemente la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che effettuerà l’indagine secondo i parametri indicati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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