LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35003-2018 proposto da:
LE MACERE 2006 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GALELLA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO SPATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5585/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 08/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.
RILEVATO
che la contribuente s.r.l. “LE MACERE 2006” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Roma, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia del territorio aveva determinato ex novo il classamento e la rendita catastale di alcuni immobili di sua proprietà siti in Comune di Formello (RM).
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il arimo motivo, la società contribuente lamenta nullità della sentenza impugnata per inesistenza e carenza di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto nella sentenza impugnata mancavano le argomentazioni idonee a dar conto delle ragioni della decisione assunta, non essendo state esplicitate le ragioni per le quali era stata ritenuta congrua e logica la motivazione della sentenza di primo grado, essendosi la CTR limitata a dire che l’accertamento dell’ufficio appariva conforme alle procedure di legge che regolavano la materia, senza prendere in considerazione le specifiche censure mosse da essa contribuente;
che, con il secondo motivo, la società contribuente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo essa dedotto in appello che erroneamente la CTP aveva ritenuto legittimo che l’ufficio avesse assegnato agli immobili di sua proprietà la categoria catastale D/7, conformemente a quanto dall’ufficio ritenuto con riferimento ad immobili simili presenti in zone limitrofe; la CTR non aveva tenuto conto delle doglianze e della documentazione di supporto prodotte, con le quali era stato provato, con visure ed estratti di mappe catastali, che agli immobili limitrofi era stata attribuita la destinazione del gruppo A e del gruppo C; e la perizia prodotta da essa ricorrente aveva evidenziato che gli immobili non potevano avere destinazione industriale e non potevano quindi essere classificati nella categoria D/7, trattandosi di depositi e laboratori di modeste dimensioni, tali da non poter appartenere alla categoria D/7, siccome prive delle caratteristiche strutturali e funzionali necessarie alle esigenze della catena produttiva;
che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;
che la società ricorrente ha altresì presentato memoria illustrativa;
che il primo motivo di ricorso è infondato;
che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15884 del 2017), nel processo tributario, una sentenza di merito intanto può ritenersi nulla per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto sia completamente carente in ordine all’illustrazione delle critiche mosse dalla parte appellante alle statuizioni di primo grado e non sviluppi in alcun modo un’autonoma valutazione dei fatti di causa, come richiesto dalla parte appellante;
che, al contrario, nella specie in esame, la CTR ha sviluppato proprie autonome considerazioni, in esito alle quali ha ritenuto di confermare quanto statuito dalla CTP in ordine alla identificazione catastale degli immobili di proprietà della società ricorrente fatta dall’ufficio, facendo presente che le circa cinquanta unità immobiliari, di cui constava l’edificio in questione, erano state realizzate per uso industriale/commerciale, in una zona al centro di comode vie di comunicazione, site sulla direttrice della statale *****, sì che era adeguata la classificazione catastale D/7, propria dei fabbricati costruiti od adattati per speciali esigenze, attribuita dall’ufficio agli immobili di proprietà della società ricorrente; che il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile;
che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014), il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico (omesso esame di un fatto storico), che, per la sua esistenza, richiede la presenza dei seguenti presupposti:
– che esso risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali;
– che esso abbia formato oggetto di discussione fra le parti;
– che esso abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, possa determinare un esito diverso della controversia;
che, nella specie, il fatto storico, al quale ha fatto riferimento la società contribuente, è stato invece esaminato dalla CTR;
che, invero, con il motivo in esame, la società contribuente ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, specificamente eccepito in appello; ed il fatto decisivo non esaminato consisteva nella omesso esplicitazione dei motivi per i quali agli immobili di sua proprietà era stata assegnata la categoria catastale D/7, propria dei fabbricati industriali, in luogo della categoria C/3, proposta da essa contribuente e propria dei laboratori per arti e mestieri;
che, al contrario, entrambe le sentenze di merito hanno esaminato, in modo sintetico ma pur sempre adeguato, il fatto storico anzidetto, e cioè l’attribuzione della categoria catastale D/7 in luogo di quella C/3, rilevando come la società ricorrente avesse effettuato un intervento di manutenzione straordinaria su di un complesso industriale già esistente fin dal 1994 e che il progetto di ristrutturazione eseguito avesse avuto ad oggetto proprio la costruzione e la ristrutturazione di capannoni industriali con categoria catastale D/7 e D/1; ed in vista di tali specifici interventi era stata altresì accesa sugli immobili ipoteca volontaria per la concessione di un mutuo; pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, il fatto storico anzidetto aveva formato oggetto di esame da parte di entrambi i giudici di merito; d’altra parte la società ricorrente non ha dedotto alcun altro specifico fatto storico non preso in considerazione dalla sentenza impugnata;
che il ricorso proposto dalla società ricorrente va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali quantificate come in dispositivo;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso proposto dalla società contribuente e la condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi Euro 5.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021