LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18506-2019 proposto da:
ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA INTERPORTO SUD EUROPA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO BIZZARRO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MADDALONI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 10847/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA depositata il 17/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, respinse l’appello proposto dall’Istituto di vigilanza privata interporto sud Europa srl, confermando la decisione di primo grado che aveva ritenuto la legittimità dell’avviso di pagamento relativo alla Tari per l’anno 2016.
Secondo la CTR era stato dimostrato che il Comune di Maddaloni aveva istituito effettivamente il servizio di raccolta rifiuti anche per la zona dell’interporto. Aggiungeva, peraltro, che ove anche il comune anzidetto non avesse istituito detto servizio, ciò non avrebbe escluso l’appellante dall’obbligo di pagamento della Tari, soltanto consentendo di usufruire di una riduzione della tariffa, come previsto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657, riduzione peraltro non richiesta.
L’Istituto di Vigilanza privata Interporto sud Europa srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Campania La parte intimata non si è costituita.
La ricorrente deduce con il primo motivo la violazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 118 disp.att. c.p.c., e della L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 642, 656 e 657. Secondo la ricorrente la CTR avrebbe erroneamente equiparato ai fini della domanda l’istituzione e attivazione del servizio di rifiuti con l’espletamento e fruizione del servizio stesso. Il comune avrebbe prodotto una mera dichiarazione privata non proveniente dall’Ente redatta da una società consortile che riteneva di non potere espletare il servizio per mancanza di rifiuti ed accesso nell’area. Secondo la ricorrente il detto comune non avrebbe mai istituito attivato o programmato nell’area dell’interporto il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti al quale avrebbero provveduto autonomamente le singole aziende private ivi insediate. Tanto sarebbe emerso da una perizia asseverata con giuramento prodotta nel giudizio di appello nonché dalla dichiarazione resa da V.R., direttore tecnico dell’Istituto di vigilanza privata interporto sud Europa srl.
Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58, 59 e 62 e art. 2967 c.c.. La CTR avrebbe omesso di considerare che nel caso concreto sarebbe mancato il presupposto impositivo del tributo, non avendo il comune provato di avere istituito il servizio in modo funzionante, non avendo la produzione di un documento di formazione unilaterale alcun valore probatorio.
I due motivi di ricorso, stante la loro stretta connessione, meritano un esame congiunto e sono infondati e inammissibili alla stregua di quanto di seguito chiarito.
Occorre premettere che secondo la ricorrente il giudice di appello avrebbe per un verso omesso di dimostrare l’attivazione concreta del servizio di smaltimento di rifiuti nell’area dell’interporto e, per altro verso, erroneamente valorizzato un documento di formazione privata ed unilateralmente predisposto da parte del comune al fine di dimostrare l’attivazione.
A sostegno della prima censura la ricorrente ha richiamato i principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 12035/2015 che, tuttavia, non offre elementi di conferma alla tesi espressa dalla ricorrente, avendo in questa occasione la Corte, peraltro in modo coerente con la propria giurisprudenza precedente – Cass.n. 18022/2013- e successiva-Cass. n. 1 %3 dei 26/01/2018- affermato il principio secondo il quale il contribuente è tenuto al pagamento del tributo concernente lo smaltimento dei rifiuti da parte del comune purché questi abbia attivato il servizio, conseguendo unicamente il diritto a non corrispondere l’intera tariffa, anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia provveduto a gestire autonomamente i rifiuti -Cass.n. 11451/2018-, ma una cifra ridotta e ciò anche in caso di difficoltà somma di fruizione del servizio.
Orbene, rispetto ai principi ora ricordati la sentenza impugnata non sembra avere in alcun modo voluto derogare, anzi a questi essendosi espressamente uniformata. Quanto invece alla questione relativa alla prova dell’attivazione del servizio che la ricorrente contesta, è appena il caso di evidenziare che la censura esposta nel secondo motivo trascende dal vizio di violazione di legge, invece attenendo alla valutazione operata dal giudice di appello che resta insindacabile in sede di legittimità, allorché non venga prospettato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 circostanza nel caso di specie non ricorrente.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021