LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10567-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
TECNOPARTS SRL in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO MUNI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8121/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 26/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente impugnava un’intimazione di pagamento avente ad oggetto 15 cartelle esattoriali;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente annullando nove delle suddette quindici cartelle: in particolare, per quanto qui rileva in questa sede, annullava una cartella per intervenuto pagamento parziale a seguito di rateizzo dell’importo ingiunto;
avverso detta sentenza proponeva appello la parte contribuente sostenendo: la nullità degli avvisi impugnati per omesso contraddittorio, l’irregolarità della sottoscrizione degli atti e altre irregolarità riguardanti il merito;
la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, affermando che nel merito l’unica doglianza ha ad oggetto la mancata prova del soddisfacimento integrale del debito relativo alla cartella n. *****, il cui numero identificativo è stato ripetuto più volte nel ricorso e corrisponde a quello della cartella indicata al n. 10 del ricorso introduttivo che ha ad oggetto una tassa auto relativa all’anno 2006 di cui è stata dichiarata l’intervenuta prescrizione; per mera completezza, quanto alla cartella n. *****, non oggetto di appello ma indicata in sentenza come oggetto del rateizzo, si evidenzia che, a fronte del pagamento di ben 20 rate e di un rateizzo ancora in corso, risulta iscritto a ruolo l’intero importo originario e non solo quello non pagato come dedotto nell’atto d’appello.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il primo motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, per non essersi la Commissione Tributaria Regionale di fatto pronunciata in merito all’unico motivo di impugnazione in appello in quanto oggetto della detta impugnazione era l’accertamento della decadenza dal beneficio della rateizzazione il quale avrebbe dovuto condurre ad un annullamento non totale ma parziale della sentenza di primo grado;
con il secondo motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, per essere la motivazione meramente apparente.
Si ritiene di dover affrontare preliminarmente il secondo motivo di impugnazione, il cui esame, in quanto lamenta la nullità della sentenza nel suo insieme, appare prioritario da un punto di vista logico-giuridico rispetto al primo motivo di impugnazione.
Il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Secondo questa Corte infatti:
in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22598 del 2018);
in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020);
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);
in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018).
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale affermando che: nel merito l’unica doglianza ha ad oggetto la mancata prova del soddisfacimento integrale del debito relativo alla cartella n. *****, il cui numero identificativo è stato ripetuto più volte nel ricorso e corrisponde a quello della cartella indicata al n. 10 del ricorso introduttivo che ha ad oggetto una tassa auto 2006 di cui è stata dichiarata l’intervenuta prescrizione; per mera completezza, quanto alla cartella n. *****, non oggetto di appello ma indicata in sentenza come oggetto del rateizzo, si evidenzia che, a fronte del pagamento di ben 20 rate e di un rateizzo ancora in corso, risulta iscritto a ruolo l’intero importo originario e non solo quello non pagato come dedotto nell’atto d’appello – evidenziando per un verso che per una cartella è intervenuta la prescrizione e per un altro verso che un’altra cartella andava annullata in quanto era stato iscritto a ruolo l’intero importo originario senza considerare le rate già pagate, ha fornito una motivazione circa il merito della non debenza di quanto dovuto in virtù di queste due cartelle chiara, lineare, ragionevole e coerente, che si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale.
Il primo motivo di impugnazione è invece fondato.
Secondo questa Corte, infatti:
in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, il giudice, adito in una causa di impugnazione di ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, che ne abbia accertato l’invalidità derivata per il motivo, di carattere sostanziale, dell’intervenuto annullamento, in via giudiziale o di autotutela, di una delle cartelle di pagamento iscritte a ruolo e della conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie somme, del suo presupposto legittimante, non può invalidare “in toto” l’iscrizione, ma è tenuto a ricondurre la stessa alla misura corretta, annullandola soltanto nella parte avente titolo nelle somme originariamente iscritte, e a ordinare la riduzione dell’ipoteca ex art. 2872 c.c. dell’importo per il quale era stata iscritta al doppio di quello complessivo del minor credito ancora a ruolo (Cass. n. 29364 del 2020);
il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (in applicazione dell’enunciato principio, la Cassazione ha confermato la decisione della CTR che, in parziale accoglimento della domanda, aveva ridotto la pretesa impositiva, anziché confermarla integralmente: Cass. n. 18777 del 2020);
in tema di contenzioso tributario, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all’obbligazione in conformità a tali atti ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di “impugnazione-merito”, li sostituisce, sicché fino alla nuova liquidazione del tributo, effettuata dall’Amministrazione finanziaria in ossequio alla pronuncia giudiziale, l’obbligazione tributaria non è esigibile (Cass. n. 24092 del 2014).
Nella specie la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove, di fronte ad una impugnazione precisa e puntuale dell’Agenzia delle entrate riportata nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza – ha ritenuto di dover annullare la cartella invece di provvedere, in ragione del suo potere-dovere di farlo, ad una correzione riducendo l’importo di quanto dovuto in ragione di quanto già versato con il pagamento delle rate.
Pertanto, ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione e infondato il secondo, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione e respinge il secondo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021