LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25242/2017 proposto da:
T.P., rappresentato e difeso dall’avv. Martina Rotini, con domicilio telematico eletto all’indirizzo di posta elettronica certificata martinarotini.pec.ordineavvocatigrosseto.com.;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, n. 872/29/17, depositata il 03/04/2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere RICCARDO GUIDA.
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello ha formulato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Dalla narrativa degli atti di causa risulta che T.P., erede di R.R., impugnò la cartella di pagamento per la somma di Euro 9.731,95, ossia degli interessi maturati sul credito erariale oggetto di una precedente cartella indirizzata alla contribuente.
2. La Commissione tributaria provinciale di Arezzo, con sentenza n. 145/01/2014, dichiarò inammissibile il ricorso, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis, comma 2, perché depositato prima della decorrenza dei novanta giorni utili per il perfezionamento del procedimento di mediazione tributaria.
3. La Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, dato atto che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 16 aprile 2014, l’Agenzia aveva rinunciato all’eccezione di inammissibilità del ricorso, accolta dal primo giudice, ha rigettato, nel merito, l’appello e ha condannato il soccombente al pagamento delle spese processuali, sul presupposto che è legittimo il comportamento dell’Amministrazione finanziaria (“A.F.”) che in seguito alla notifica al contribuente dell’atto impositivo notifichi la successiva cartella di pagamento ai suoi eredi. Sotto altro profilo, la C.T.R. ha reputato inammissibili le doglianze dell’appellante, sia perché identiche a quelle già proposte in altro giudizio ancora pendente, sia perché la cartella può essere impugnata soltanto per vizi propri (o perché il destinatario neghi di essere erede), mentre non è richiesto che sia reso esplicito il criterio di calcolo degli interessi, trattandosi di operazione aritmetica ben definita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 39.
4. Il contribuente ricorre con quattro motivi, illustrati con una memoria, e l’Agenzia resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
(a) E’ priva di pregio l’eccezione sollevata dal contribuente nella memoria deposita per questa camera di consiglio d’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia per decorrenza del termine di complessivi quaranta giorni di cui agli artt. 369 e 370, c.p.c., posto che nella specie la notifica del controricorso è stata fatta l’ultimo giorno utile, ossia lunedì 11 dicembre 2017.
(b) E’ altresì infondata l’eccezione, di cui alla detta memoria ex art. 378 c.p.c., di inammissibilità del controricorso in quanto proposto per ministero dell’Avvocatura dello Stato in difetto di ius postulandi per mancanza di preventiva procura scritta, poiché, come ha recentemente ribadito la Corte (Cass. Sez. V, sent. 14/12/2016, n. 25679, menzionata da Cass. 4459/2017, della quale si dirà tra poco, che rigetta analoghe eccezioni), “dopo la costituzione, avvenuta in data 1 gennaio 2001 (D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), delle agenzie fiscali, alle quali sono trasferiti i rapporti giuridici relativi alla gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57), dette agenzie, per la rappresentanza in giudizio, possono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 43 T.U. approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni (cit. D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72). In base alla disposizione richiamata (T.U. n. 1611 del 1933, art. 43), l’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le ufficiale Autorità giudiziarie, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata (per quel che qui interessa) da disposizione di legge: in tali casi, la rappresentanza e la difesa sono assunte dall’Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto d’interessi con lo Stato o con le regioni, fatta salva la facoltà di tali amministrazioni, in casi speciali, di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, adottando a tal fine apposita motivata Delib. da sottoporre agli organi di vigilanza” (cfr. Cass., Sez. V, 09/06/2005 n. 12152 e 13/05/2003, n. 7329), non essendo “nemmeno richiesto il conferimento di apposita procura, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2, secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato” (Cass., S.U. 15/11/2005, n. 23020; Sez. V, 12/02/2010, n. 3427 e 16/05/2007, n. 11227).
1. Con il primo motivo di ricorso (“1) Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3): per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 bis, comma 1, che richiama l’art. 12, comma 2, già comma 5 vigente all’epoca dei fatti del D.Lgs. n. 546 del 1992 (…): violazione dell’art. 112 c.p.c.”), il ricorrente censura la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, laddove la C.T.R. ha ritenuto – nel caso di specie, riguardante l’impugnazione di una cartella di pagamento avente ad oggetto esclusivamente gli interessi – di non potere statuire circa l’ammissibilità o meno della procedura di reclamo; conseguentemente, egli si duole che non sia stato considerato, ai fini della liquidazione delle spese, che l’A.F., per avere rinunciato alla relativa eccezione di inammissibilità, risultava soccombente.
2. Con il secondo motivo (“2) Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3): per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 3 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 (…) violazione L. n. 212 del 2000, art. 2 e art. 24 Cost..”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere dichiarato il difetto di motivazione della cartella che, quale primo che gli era stato notificato come erede della persona obbligata verso il fisco, avrebbe dovuto riportare l’indicazione di circostanze univoche, necessarie all’individuazione delle ragioni erariali.
3. Con il terzo motivo (“2) Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3): per violazione o falsa applicazione D.P.R. n. 602 del 1973 e per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 2 e art. 24 Cost.”), il ricorrente deduce la nullità della cartella, per difetto di chiarezza e trasparenza, in quanto in essa è indicata soltanto la misura degli interessi, ma non quella del capitale che ne costituisce la base di calcolo.
4. Con il quarto motivo (“4) Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5): per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: violazione dell’art. 2697 c.c.”), si censura la sentenza impugnata per avere affermato che il processo riguardava soltanto la cartella, omettendo di esaminare la questione fondamentale, dedotta già nel ricorso introduttivo del giudizio, vale a dire che l’Agenzia non aveva prodotto in giudizio la presunta dichiarazione dei redditi, per il 1996, sottoscritta in forma congiunta dai genitori del ricorrente, e che perciò l’A.F. non aveva dimostrato la fondatezza della pretesa fiscale.
5. Il primo motivo non è fondato.
Diversamente da quanto afferma il ricorrente, la sentenza impugnata, in punto di spese del giudizio, si è attenuta al principio di soccombenza (art. 91, c.p.c.). Infatti, dato atto che l’Agenzia aveva rinunciato all’eccezione di inammissibilità della domanda, essa ha rigettato nel merito l’appello e, conseguentemente, ha posto le spese di giudizio a carico dell’appellante soccombente.
6. Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
Ambedue i rilievi critici peccano d’autosufficienza, per il mancato assolvimento, da parte del contribuente, dell’onere di trascrivere, nel ricorso per cassazione, sia pure sinteticamente, nelle sue parti essenziali, ovvero di localizzare, rispetto alle produzioni dei gradi di merito, o altrimenti allegare, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la cartella di cui si assume il difetto di motivazione, sicché la Corte non è posta nella condizione di verificare ex actis la medesima doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso.
7. Il quarto motivo è infondato.
La Commissione regionale, senza omettere l’esame di alcun “fatto storico” rilevante, ha ritenuto inconferenti le critiche dell’appellante, sia perché esse erano state sollevate in altro giudizio, ancora pendente, sia perché la cartella è impugnabile soltanto per vizi propri.
8. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021