Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29942 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9010-2020 proposto da:

F.U., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2806/01/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato:

che l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso al ricorso per cassazione notificatole da F.U., per la cassazione della sentenza della Commissione regionale Lazio 2806/1/19 depositata il 9.5.19;

che il ricorso per cassazione, peraltro, non risulta depositato, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte recante la data del 21.3.20 (art. 369 c.p.c.).

Considerato:

che il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; cfr. poi analogamente Cass. n. 252-01; Cass. 26529/17);

che il ricorso va quindi dichiarato improcedibile;

che, essendo stata l’improcedibilità rilevata d’ufficio, le spese di giudizio vanno compensate;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso; compensa le spese di giudizio. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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